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Autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Conoscenza legale del permesso in sanatoria. Sanabilità di opere comportanti aumento di volumetria realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 15 maggio 2013, n. 01100

Principio

1. Sull’ultimazione dei lavori quale termine ultimo entro il quale i proprietari di fondi finitimi devono impugnare il titolo edilizio.
1.1. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, in mancanza della dimostrazione della conoscenza del provvedimento impugnato in epoca anteriore, il termine per impugnare il titolo edilizio deve farsi decorrere per i proprietari confinanti dalla data di completamento dei lavori, che costituisce fatto idoneo a rendere evidenti le caratteristiche dell’edificato e a palesare eventuali vizi del titolo edilizio che ne ha autorizzato la costruzione.
1.2. Il completamento dei lavori deve essere dunque considerato circostanza fattuale idonea a far presumere la data della piena conoscenza del titolo edilizio, salvo che venga fornita la prova da parte del ricorrente che tale conoscenza era impedita da circostanze precise e obiettive.
1.3. Deve essere data prova in giudizio da parte del ricorrente del fatto che l’esistenza di una recinzione separante le due proprietà abbia comportato l’impossibilità di percepire l’esistenza delle opere lamentate sul fondo contiguo.
1.4. Non può valere a escludere la conoscenza delle opere edilizie la circostanza che la sede legale della ricorrente sia posta in altro Comune, trattandosi di dato giuridico-formale che non esclude da solo la possibilità di venire a conoscenza di fatti occorrenti in diverse sede e comunque pertinenti al patrimonio sociale.

2. La data di ultimazione dei lavori non costituisce il termine ultimo entro il quale impugnare il permesso in sanatoria.
Ai fini della conoscenza del permesso in sanatoria e della sua impugnazione, non può assumere rilievo la data di ultimazione dei lavori, giacché in tal caso l’epoca di conclusione dell’opera costituisce un dato fattuale non legato ad alcuna attività provvedimentale.

3. Sulla sanabilità di opere comportanti aumento di volumetria realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
3.1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 146 e 167 del D.lgs. 42/2004, quando l’immobile sia soggetto a vincolo paesaggistico, le opere realizzate abusivamente non possono essere sanate quando si sia dato luogo all’aumento di superficie e volumi rispetto a quelli legittimamente realizzati.
3.2. In base a tali disposizioni la procedura di accertamento di conformità di cui all'art. 36 DPR 380/2001 non è applicabile alle opere abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, giacché per le opere comportanti aumento di volumetria, l'autorizzazione paesaggistica, che condiziona l'accertamento di conformità, non può essere rilasciata ex post dall'autorità preposta alla tutela del vincolo.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 15 maggio 2013, n. 01100
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