Autorizzazione edilizia in zona sismica
Edilizia residenziale pubblica
Sull’autorizzazione all’attività edilizia in zona sismica ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis, d.P.R. n. 380 del 2001
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8,
Sentenza 19 ottobre 2021, n. 06548
Premassima
Ai sensi dell’art. 94 bis, comma 4 e 5, d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto
dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 32 del 2019, sono introdotte deroghe all’obbligo
di munirsi dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori edilizi in zona sismica
direttamente applicabili, senza la necessità di attendere l’emanazione delle
linee guida di cui al comma 2 del medesimo articolo 94 bis, allorquando l’immobile
sia ricompreso nelle categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della
suddetta disposizione.
Principio
Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha chiarito che
risulta immediatamente applicabile la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta
dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis del T.U.E.D., adottabile per tutti gli
interventi rispetto ai quali le ragioni possono circoscriversi per l’istituzione
di controlli a campione.
Pertanto, sono disposti dall’art. 94 bis, comma 1, lett. b) e c) gli
interventi per cui non è richiesta un’autorizzazione preventiva, tra i quali
rientra l’intervento de quo, in quanto secondo la denuncia versata in
atti e corredata da una vasta documentazione tecnica, il manufatto è una nuova
costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2),
secondo cui “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o
che per le loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni
e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”
e, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 19 ottobre 2021, n. 06548