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Autorizzazione edilizia in zona sismica

Edilizia residenziale pubblica

Sull’autorizzazione all’attività edilizia in zona sismica ai sensi del combinato disposto dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis, d.P.R. n. 380 del 2001
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza 19 ottobre 2021, n. 06548

Premassima

Ai sensi dell’art. 94 bis, comma 4 e 5, d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 32 del 2019, sono introdotte deroghe all’obbligo di munirsi dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori edilizi in zona sismica direttamente applicabili, senza la necessità di attendere l’emanazione delle linee guida di cui al comma 2 del medesimo articolo 94 bis, allorquando l’immobile sia ricompreso nelle categorie definite dal comma 1, lett. b) e c), della suddetta disposizione.

Principio

Il supremo Consesso, nella sentenza emarginata in epigrafe, ha chiarito che risulta immediatamente applicabile la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis del T.U.E.D., adottabile per tutti gli interventi rispetto ai quali le ragioni possono circoscriversi per l’istituzione di controlli a campione.

Pertanto, sono disposti dall’art. 94 bis, comma 1, lett. b) e c) gli interventi per cui non è richiesta un’autorizzazione preventiva, tra i quali rientra l’intervento de quo, in quanto secondo la denuncia versata in atti e corredata da una vasta documentazione tecnica, il manufatto è una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2), secondo cui “le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per le loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità” e, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 19 ottobre 2021, n. 06548
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