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Autorizzazione ambientale e le prescrizioni degli obblighi

Ambiente, parchi e aree protette Giustizia amministrativa

Sulla natura giuridica dell’autorizzazione integrata ambientale e la previsione di prescrizione degli obblighi nei provvedimenti autorizzatori
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, Sentenza 23 settembre 2021, n. 01387

Premassima

È un’autorizzazione costitutiva in materia ambientale quella concessa per un lasso di tempo prestabilito per cui non è previsto alcun diritto precostituito del destinatario

In materia ambientale l’autorizzazione assume i connotati tipici dell’autorizzazione costitutiva, la quale è accordata per un lasso di tempo prestabilito, ragion per cui non è previsto alcun diritto predeterminato in capo al destinatario al conseguimento della stessa. Tuttavia, può sempre essere rilasciata soltanto dopo che la pubblica amministrazione abbia esaminato i diversi interessi di maggiore rilevanza che emergano nel corso dell’iter procedimentale.

Principio

Il Supremo Consesso nella sentenza emarginata in epigrafe, partendo dalla trattazione etimologica del termine “prescrizione” che letteralmente designa l’atto di scrivere o imporre davanti qualcosa a qualcuno, ha chiarito che nel suo significato assoluto il concetto di prescrizione si distingue in prescrizione estintiva e prescrizione acquisitiva.

Le c.d. “prescrizioni di obblighi” denotano a quali obblighi viene subordinata la validità e l’efficacia dell’autorizzazione, in sostanza indicano quali sono gli obblighi cui deve adempiere e conformarsi il destinatario dell’atto, al fine di poter eseguire legittimamente l’attività consentita. Pertanto, la misura prescrittiva de qua pone una sorta di condicio juris al provvedimento, giacché solo in seguito al suo adempimento l’autorizzazione sortisce i suoi effetti tipici.

Concretamente in forza dell’art. 208, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti dovranno presentare opportuna domanda “allegando il progetto definitivo dell’impianto” e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Quindi pur valutando la natura giuridica dell’A.I.A. quale tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempo prestabilito, per cui non vi è in capo al destinatario alcun precostituito diritto a ottenerla, in pratica il provvedimento di autorizzazione gravato ha consentito la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti, senza poterne apprezzare i dettagli relativi al contenimento dell’impatto ambientale, in quanto quest’ultimi sono stati oggetto di un ragguardevole numero di prescrizioni da esternalizzare sostanzialmente la riprogettazione di gran parte dell’impianto dal provvedimento e dal procedimento previsto dalla legge.

Se ne deduce, pertanto, che la disciplina normativa in materia richieda che gli enti e/o gli organi si pronuncino positivamente nel merito dell’incidenza ambientale, anziché differire a posteriori e/o demandare ad altri l’individuazione di soluzioni progettuali mai vigilate in via preventiva.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, 23 settembre 2021, n. 01387
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