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Autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari.

Sicurezza pubblica Circolazione stradale

Sull'insussistenza di un rinnovo automatico dell'autorizzazione in favore del beneficiario per l'installazione di impianti pubblicitari.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, Sentenza 6 dicembre 2017, n. 00809

Premassima

1. Il beneficiario di un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è sempre sottoposto ad un potere di intervento dell’amministrazione comunale, correlato alla tutela del preminente interesse alla sicurezza della circolazione stradale.

Principio

1. Il beneficiario di un’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari è sempre sottoposto ad un potere di intervento dell’amministrazione comunale, correlato alla tutela del preminente interesse alla sicurezza della circolazione stradale.

In riferimento alla presentazione di un' istanza di rinnovo dell'autorizzazione e/o concessione in precedenza rilasciata in favore del soggetto istante, per l'installazione di impianti pubblicitari, il Collegio ha osservato che il beneficiario della ridetta autorizzazione è sempre sottoposto ad un potere di intervento dell’amministrazione comunale, correlato alla tutela del preminente interesse alla sicurezza della circolazione stradale. Da ciò ne consegue la non configurabilità di una posizione di legittimo affidamento, qualora le successive determinazioni dell’amministrazione, rappresentative del generale potere di riesame, siano dirette a tutelare l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione. Nel caso di specie difatti, l’impianto pubblicitario de quo è ubicato in corrispondenza della intersezione e pertanto ricade nel campo di applicazione di cui all’art. 51, comma 3, lettera b), del DPR n. 495/1992, il quale non prevedendo deroghe, statuisce che l’installazione in corrispondenza delle intersezioni è comunque vietata.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 2, 6 dicembre 2017, n. 00809
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