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Autorità competente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica e il silenzio-assenso tra amministrazioni

Ambiente, parchi e aree protette Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sull’individuazione dell’autorità amministrativa competente a disporre l’atto di autorizzazione paesaggistica e la fattispecie del silenzio-assenso tra amministrazioni ex. art. 17-bis, Legge n. 241 del 1990
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 29 marzo 2021, n. 02640

Premassima

Ai sensi del disposto di cui all’art. 146, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, rubricato “Codice dei Beni Culturali e del paesaggio” nel procedimento di autorizzazione paesaggistica a detenere il potere autorizzatorio è in primis la Regione e solo in un secondo momento compete alla Soprintendenza la pronuncia di un parere, vincolante in via ordinaria, sulla presentazione del provvedimento sottopostole dalla stessa Amministrazione; in taluni casi, in deroga a tale ordine di competenze, l’autorizzazione deve essere espressa dalla conferenza di servizi, al fine di semplificare dal punto di vista procedimentale l’acquisizione dei diversi atti di assenso richiesti in ragione di un intervento. Pertanto, il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni statuito dall’art. 17-bis della Legge n. 241 del 1990 è un atto interno al procedimento di co-gestione dell’istruttoria, applicabile esclusivamente nei rapporti che intercorrono tra amministrazione “procedente” all’adozione di un provvedimento definitivo e quelle competenti a rendere “assensi, concerti o nulla osta” al fine dell’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi nei confronti di una terza amministrazione, come l’atto di autorizzazione paesaggistica rilasciato dalla Regione e dalla Soprintendenza di cui al succitato art. 146, d.lgs. n. 42 del 2016.

Principio

In merito alla massima emarginata in epigrafe, il Collegio ha chiarito che la preservazione giuridica del paesaggio, esercitata dal Ministero dei beni culturali rendendo pareri obbligatori nel procedimento di compatibilità ambientale, non gode di alcun regime di attenuazione anche qualora si consideri un confronto o un bilanciamento con atri interessi, quantunque pubblici, in ragione della natura strettamente discrezionale dell’atto in esame. Analogamente a quanto accade nell’acquisizione del parere di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e ss. mm. ii., l’intervento progettato, in forza dell’atto di autorizzazione, si rapporta con i valori tutelati per addivenire alla relativa valutazione tecnica di compatibilità con l’interesse pubblico paesaggistico tutelato. Orbene, trattasi di una disposizione essenziale a preservare la concretezza e la tecnicità del giudizio di compatibilità, la quale consente l’applicazione del principio fondamentale di cui all’art. 9 della Carta costituzionale, richiamando la possibilità di derogare a regole di semplificazione procedimentale, come nell’ipotesi di parere adottato dalla conferenza di servizi.

Inoltre, la Sezione IV del Supremo Consesso ha precisato che il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante della Soprintendenza, non comporti un vuoto nella risposta dell’organo statale, ma in tal caso il parere così espresso non avrà più forza vincolante, richiedendo una valutazione autonoma e motivata dall’amministrazione preposta, appunto, al rilascio del titolo.

Di conseguenza se durante una prima fase l’organo statale, nel pieno dei suoi poteri di cogestione del vincolo, ha la possibilità di emanare un parere vincolante da cui l’amministrazione preposta all’adozione dell’autorizzazione finale non potrà discostarsi ex art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004, in una seconda momento sarà l’amministrazione procedente a “provvedere sulla domanda di autorizzazione”, in ragione di un diritto legittimo all’adozione dell’atto di autorizzazione eccettuando il parere della stessa Soprintendenza.

Tale riparto di competenze, quindi, non subisce modifiche né nella fattispecie in cui l’autorizzazione paesaggistica debba essere acquisita in seno a una conferenza di servizi, né in quella in cui si inneschi il meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni ai sensi dell’art. 17-bis, L. n. 241 del 1990, rubricata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Cons. St., Sez. 4, 29 marzo 2021, n. 02640
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