Autorità competente nel procedimento di autorizzazione paesaggistica e il silenzio-assenso tra amministrazioni
Ambiente, parchi e aree protette Atto amministrativo e silenzio della P.A.
Premassima
Principio
In merito alla massima
emarginata in epigrafe, il Collegio ha chiarito che la preservazione giuridica
del paesaggio, esercitata dal Ministero dei beni culturali rendendo pareri obbligatori
nel procedimento di compatibilità ambientale, non gode di alcun regime di
attenuazione anche qualora si consideri un confronto o un bilanciamento con atri
interessi, quantunque pubblici, in ragione della natura strettamente
discrezionale dell’atto in esame. Analogamente a quanto accade nell’acquisizione
del parere di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e ss. mm. ii., l’intervento progettato,
in forza dell’atto di autorizzazione, si rapporta con i valori tutelati per
addivenire alla relativa valutazione tecnica di compatibilità con l’interesse
pubblico paesaggistico tutelato. Orbene, trattasi di una disposizione
essenziale a preservare la concretezza e la tecnicità del giudizio di compatibilità,
la quale consente l’applicazione del principio fondamentale di cui all’art. 9
della Carta costituzionale, richiamando la possibilità di derogare a regole di
semplificazione procedimentale, come nell’ipotesi di parere adottato dalla
conferenza di servizi.
Inoltre, la Sezione IV
del Supremo Consesso ha precisato che il decorso del termine per l’espressione
del parere vincolante della Soprintendenza, non comporti un vuoto nella
risposta dell’organo statale, ma in tal caso il parere così espresso non avrà
più forza vincolante, richiedendo una valutazione autonoma e motivata dall’amministrazione
preposta, appunto, al rilascio del titolo.
Di conseguenza se durante
una prima fase l’organo statale, nel pieno dei suoi poteri di cogestione del
vincolo, ha la possibilità di emanare un parere vincolante da cui l’amministrazione
preposta all’adozione dell’autorizzazione finale non potrà discostarsi ex art.
146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004, in una seconda momento sarà l’amministrazione
procedente a “provvedere sulla domanda di autorizzazione”, in ragione di un
diritto legittimo all’adozione dell’atto di autorizzazione eccettuando il
parere della stessa Soprintendenza.
Tale riparto di
competenze, quindi, non subisce modifiche né nella fattispecie in cui l’autorizzazione
paesaggistica debba essere acquisita in seno a una conferenza di servizi, né in
quella in cui si inneschi il meccanismo del silenzio-assenso tra
amministrazioni ai sensi dell’art. 17-bis, L. n. 241 del 1990, rubricata “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”.