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Autonomia delle valutazioni espresse nelle schede caratteristiche

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

1. Valutazione del servizio reso da militare. Discrezionalità Pubblica Amministrazione. Sindacato del G.A.. Limiti. Controllo «debole». 2. Forze armate. Rapporti informativi. Valutazione del servizio reso da militare. Rilevanza di pregresse schede valutative. Non sussiste. Loro autonomia.
T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. 1, Sentenza 7 ottobre 2014, n. 00687

Principio

1. Valutazione del servizio reso da militare. Discrezionalità Pubblica Amministrazione. Sindacato del G.A.. Limiti. Controllo «debole».
1.1. In merito alla valutazione del servizio reso da un militare da parte della P.A., i documenti caratteristici, contenendo giudizi, sono connotati da un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio, senza però invadere la sfera discrezionale propria dell'amministrazione, se non in presenza di manifesta abnormità o di travisamento dei presupposti di fatto (Cons. St., sez. II, 28 luglio 2011, n. 4309).
1.2. In sede di valutazione del servizio reso dal militare nel periodo da prendere in considerazione per la redazione del rapporto informativo, l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, il cui concreto esercizio può essere sindacato dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della manifesta illogicità e del difetto di motivazione, della carenza di presupposti e della macroscopica irragionevolezza, mentre non lo è per la contraddittorietà con i giudizi espressi negli anni precedenti (T.A.R. Campania, sede Napoli, sez. VI, 4 luglio 2013, n. 3489), dato che le schede valutative dei militari sono autonome e indipendenti l’una dalle altre, sicché non sono censurabili sotto il profilo della contraddittorietà in mancanza di elementi macroscopicamente irrazionali e incoerenti.
1.3. Sulle valutazioni espresse dalla Pubblica Amministrazione in merito al servizio reso da un militare, lo spettro indagativo del giudice amministrativo va circoscritto a quello che si definisce un controllo «debole» dell’azione amministrativa, nel senso che è limitato a verificare la razionalità estrinseca della valutazione posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.

2. Forze armate. Rapporti informativi. Valutazione del servizio reso da militare. Rilevanza di pregresse schede valutative. Non sussiste. Loro autonomia.
I giudizi analitici e complessivi sul servizio reso da un militare possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile, in considerazione della potestà discrezionale attribuita alla P.A. in ordine alla valutazione del servizio reso ogni anno in relazione alle variabili esigenze dell’Amministrazione stessa, il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi negli anni precedenti e senza che sussista, al riguardo, alcun obbligo di motivazione specifica. In mancanza di elementi probatori, la schede valutative dei diversi anni non possono essere censurate sotto il profilo della contraddittorietà, essendo autonome e indipendenti l’una dalle altre.

T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. 1, 7 ottobre 2014, n. 00687
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