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Autodichia in materia di appalti

Contratti pubblici Ordinamento della Repubblica

Presidenza della Repubblica. Autodichia. Pubblico impiego. Sussiste. Gare pubbliche di appalto. Non sussiste
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 18 novembre 2014, n. 05657

Principio

Presidenza della Repubblica. Autodichia. Pubblico impiego. Sussiste. Gare pubbliche di appalto. Non sussiste. 

1. In tema di prerogativa dell’autodichia della Presidenza della Repubblica, e cioè del potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall’amministrazione, in disparte una rimeditazione dell'istituto in relazione al metro di giudizio del rispetto dei diritti fondamentali e del principio di legalità (cfr. Corte Costituzionale sent. 9 maggio 2014, n. 120), la competenza “giustiziale” è stata confermata anche di recente, sia dal giudice ordinario sia da quello amministrativo, ma rispetto alle controversie in materia di rapporto di lavoro e di impiego con il Segretariato Generale, alle quali sono assimilate quelle da ultimo previste dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2008, n. 34/N (cfr., rispettivamente, Cass. civ., ss. uu., ord. 17 marzo 2010, n. 6529; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6617).
2. Non può riconoscersi l’autodichia della Presidenza della Repubblica nel settore delle gare e dei contratti. Questo non è possibile per una serie di ragioni. In primo luogo, appare condivisibile l’affermazione che le prerogative costituzionali, e in concreto l’autodichia, rappresentando deroghe a principi cardine del diritto comune, non possono essere interpretate estensivamente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6617 del 2011, cit.). 
3. L'estensione dell'autodichia alle gare di appalto non è rispettosa delle stesse prerogative della Presidenza della Repubblica. È indiscutibile che, nell’attuale assetto costituzionale, l'autodichia non sia momento essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia e indipendenza degli organi costituzionali (cfr. Cass. civ., ss. uu, n. 6529 del 2010, cit.). Essa dunque esiste se e nella misura in cui l’organo, sul necessario fondamento costituzionale (esplicito o, come anche si sostiene, implicito), abbia deciso di farne uso. 
4. Quand'anche venga ammesso che il potere di auto-organizzazione della Presidenza della Repubblica possa spingersi sino a derogare alla normativa comune, attribuendo a organi domestici la cognizione delle controversie tra il Segretariato generale e soggetti terzi anche al di là dell’ambito del rapporto di impiego, occorre comunque rilevare che, in concreto, la Presidenza della Repubblica, in tema di gare di appalto, non ha ritenuto di esercitare il potere in questione, diversamente da quanto hanno disposto, con specifici regolamenti, Camera e Senato. 
5. In tema di gare di appalto, negare la giurisdizione del giudice amministrativo, come quella di ogni altro giudice dell’ordinamento generale, finisce per negare al privato qualsiasi specie di tutela giurisdizionale o para-giurisdizionale, posto che gli organi del contenzioso della Presidenza della Repubblica sono stati istituiti espressamente per le controversie di pubblico impiego e non potrebbero certo autonomamente estendere le proprie competenze in ambiti che le fonti istitutive non contemplano.

Cons. St., Sez. 4, 18 novembre 2014, n. 05657
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