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Attrezzature balneari stagionali

Beni culturali e paesaggistici Urbanistica e edilizia Demanio e patrimonio

1. Parchi. Parco naturale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”. Finalità. Tutela risorse naturalistiche e valori economici. Nulla osta paesaggistico. Diniego. Discrezionalità. Sussiste. 2. (segue): compatibilità paesaggistica e compatibilità edilizia. Autonomia dei procedimenti. Connessione. Sussiste. 3. Permesso di costruire. Strumenti urbanistici sopravvenuti. Lavori assentiti e cominciati: irrilevanza. Attrezzature balneari stagionali: rilevanza
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 22 settembre 2014, n. 04759

Principio

1. Parchi. Parco naturale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”. Finalità. Tutela risorse naturalistiche e valori economici. Nulla osta paesaggistico. Diniego. Discrezionalità. Sussiste.
1.1. Dal momento che, nel Parco naturale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”, istituito con L.R. Puglia n. 20/2006, l’area costiera è caratterizzata da una macchia mediterranea a prevalenza di ginepri, che la Dir. 92/43/CEE considera un habitat prioritario a rischio di estinzione, nell’area del Parco, l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare e l’esercizio dell’attività balneare nelle strutture turistico – ricreative devono garantire la salvaguardia degli eccezionali valori ambientali e paesaggistici della costa salentina la cui tutela costituisce la ragione stessa dell’istituzione del Parco e che, soprattutto, sono il reale propellente dei flussi turistici. 
1.2. La salvaguardia del Parco naturale “Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo” rappresenta non solo una risorsa genericamente naturalistica, ma costituisce anche un valore propriamente economico, in quanto tende ad evitare che la progressiva totale tropizzazione della costa faccia venir del tutto meno dell’attrattiva turistica della zona.
1.3. Legittimamente la Soprintendenza, nell’ambito della propria sfera di competenza, nega il nulla osta paessagistico, laddove, sulla base delle considerazioni discrezionali, ritenga che il progetto edilizio da assentire determini un impatto negativo sul paesaggio mediterraneo.

2. (segue): compatibilità paesaggistica e compatibilità edilizia. Autonomia dei procedimenti. Connessione. Sussiste. 
2.1. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell’intervento, sebbene procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse, sono strettamente connessi tra di loro (cfr. ex multis CdS sez. VI, n. 6878/2011, CdS sez. IV, 4312/2012, CdS sez. IV n. 2513/2013).
2.2. Qualora la competente Soprintendenza non rilasci il nulla osta paesaggistico, il diniego di permesso di costruire pronunciato dall'amministrazione comunale è un atto dovuto e ben può essere adottato con il semplice richiamo al diniego di nulla osta paesaggistico.

3. Permesso di costruire. Strumenti urbanistici sopravvenuti. Lavori assentiti e cominciati: irrilevanza. Attrezzature balneari stagionali: rilevanza.
3.1. L'art. 15, comma 4, del T.U. n. 380/2001 detta una deroga alla regola generale della decadenza del titolo edilizio in contrasto con un nuovo piano regolatore, prevedendo la continuazione di lavori precedentemente assentiti, pur in contrasto col piano sopravvenuto in vigore, se già cominciati nel vigore del piano precedente (e se completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio).
3.2. Con riferimento all'installazione di attrezzature balneari aventi carattere stagionale, va escluso che l’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 possa applicarsi ai permessi in precario e temporanei assentiti per il solo periodo estivo in quanto esse oltre il termine del periodo stagionale per il quale sono funzionalmente installate non possono considerarsi strutture integrate nel contesto edilizio-urbanistico. In tale ipotesi, qualora sopravvenga uno strumento urbanistico contrastante con l'installazione di manufatti precari stagionali, assume carattere prevalente l'esigenza che le sopravvenute previsioni urbanistiche trovino indefettibile applicazione poiché finalizzate ad un più razionale assetto del territorio.

Cons. St., Sez. 4, 22 settembre 2014, n. 04759
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