Attività del Gestore della infrastruttura dei trasporti ferroviari e coefficiente di maggiorazione
Trasporti
Premassima
Principio
In materia di Autorità amministrative indipendenti, il Collegio ha
specificato che l’attività di costruzione operata dal legislatore, di un
sistema in cui il pedaggio per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria viene
determinato dal Gestore, mentre è l’Autorità a definire i criteri in
applicazione dei quali il Gestore dispone la qualificazione delle tariffe.
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2015, il quale prevede un potere di determinazione del
canone, specie nella sua componente aggiuntiva rispetto alla copertura dei
costi diretti, dispone che “l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui
all’art. 37, d.l. 6 dicembre 201, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva l’indipendenza del
gestore dell’infrastruttura e tenendo conto dell’esigenza di assicurare
l’equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte del gestore
dell’infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi di cui all’art. 13”.
D’altronde, al fine di custodire l’indipendenza imprenditoriale del Gestore
acquisisce particolare significato la presenza di un’Autorità che sia
indipendente dal Governo e dagli operatori economici del settore, a cui venga
affidato il ruolo di regolare ex ante i criteri di determinazione del
canone di accesso all’infrastruttura.
Ne consegue che, alla luce dell’attuale livello di contribuzione statale,
il quale copre poco meno del 50% dei costi operativi, ammortamenti e
remunerazione del capitale investito, mentre i costi diretti ammontano al 16%
circa dei costi totali, laddove l’Autorità possa agire esclusivamente sui costi,
così da rendere la sua funzione del tutto residuale, risulta, pertanto, inevitabile
un’interpretazione conforme al diritto europeo in forza del quale la competenza
ministeriale ex art. 18, d.lgs. n. 112 del 2015 si configura con una funzione
residuale e straordinaria, da adottare ex post al fine di coprire costi
imprevisti dovuti ad urgenti esigenze di investimento attraverso la maggiorazione
del canone fissato dal gestore dell’infrastruttura.