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Attività del Gestore della infrastruttura dei trasporti ferroviari e coefficiente di maggiorazione

Trasporti

Sul coefficiente di maggiorazione per la remunerazione dei costi totali correlati all’attività dell’Autorità amministrativa indipendente preposta alla regolazione dei trasporti
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 maggio 2021, n. 04069

Premassima

Competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti è l’applicazione di un “coefficiente di maggiorazione” diretto ad assicurare la remunerazione di tutti i costi totali efficiente e connessi all’attività del Gestore dell’infrastruttura dei trasporti ferroviari.

Principio

In materia di Autorità amministrative indipendenti, il Collegio ha specificato che l’attività di costruzione operata dal legislatore, di un sistema in cui il pedaggio per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria viene determinato dal Gestore, mentre è l’Autorità a definire i criteri in applicazione dei quali il Gestore dispone la qualificazione delle tariffe.

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 112 del 2015, il quale prevede un potere di determinazione del canone, specie nella sua componente aggiuntiva rispetto alla copertura dei costi diretti, dispone che “l’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’art. 37, d.l. 6 dicembre 201, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definisce, fatta salva l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura e tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’equilibrio economico dello stesso, i criteri per la determinazione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell’infrastruttura e dei corrispettivi dei servizi di cui all’art. 13”.

D’altronde, al fine di custodire l’indipendenza imprenditoriale del Gestore acquisisce particolare significato la presenza di un’Autorità che sia indipendente dal Governo e dagli operatori economici del settore, a cui venga affidato il ruolo di regolare ex ante i criteri di determinazione del canone di accesso all’infrastruttura.

Ne consegue che, alla luce dell’attuale livello di contribuzione statale, il quale copre poco meno del 50% dei costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito, mentre i costi diretti ammontano al 16% circa dei costi totali, laddove l’Autorità possa agire esclusivamente sui costi, così da rendere la sua funzione del tutto residuale, risulta, pertanto, inevitabile un’interpretazione conforme al diritto europeo in forza del quale la competenza ministeriale ex art. 18, d.lgs. n. 112 del 2015 si configura con una funzione residuale e straordinaria, da adottare ex post al fine di coprire costi imprevisti dovuti ad urgenti esigenze di investimento attraverso la maggiorazione del canone fissato dal gestore dell’infrastruttura.

Cons. St., Sez. 6, 26 maggio 2021, n. 04069
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