Astensione e ricusazione del giudice relatore
Giustizia amministrativa Pubblico impiego
Sull’istanza di ricusazione del giudice relatore di causa pendente al C.g.a designato dalla Regione e retribuito dalla stessa
C.G.A., Sez. 1,
Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 13 gennaio 2022, ord. n. 00038
Premassima
L’istanza di ricusazione del giudice relatore del Collegio decidente una
causa pendente al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana
(C.g.a.) dovrà essere respinta in ragione della circostanza che il giudice non
ha la facoltà di dirimere le cause di cui è parte la Regione; essendo stato da
quest’ultima designato e retribuito in qualità di Assessore all’agricoltura si
dovrà astenere dal trattare cause in cui è parte tale Assessorato, poiché in
assenza di alcuna delle cause di astensione obbligatoria del giudice previste
dall’art. 51 c.p.c..
C.G.A., Sez. 1, 13 gennaio 2022, ord. n. 00038