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Astensione e ricusazione del giudice relatore

Giustizia amministrativa Pubblico impiego

Sull’istanza di ricusazione del giudice relatore di causa pendente al C.g.a designato dalla Regione e retribuito dalla stessa
C.G.A., Sez. 1, Ordinanza ORDINANZA COLLEGIALE 13 gennaio 2022, ord. n. 00038

Premassima

L’istanza di ricusazione del giudice relatore del Collegio decidente una causa pendente al Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana (C.g.a.) dovrà essere respinta in ragione della circostanza che il giudice non ha la facoltà di dirimere le cause di cui è parte la Regione; essendo stato da quest’ultima designato e retribuito in qualità di Assessore all’agricoltura si dovrà astenere dal trattare cause in cui è parte tale Assessorato, poiché in assenza di alcuna delle cause di astensione obbligatoria del giudice previste dall’art. 51 c.p.c..

C.G.A., Sez. 1, 13 gennaio 2022, ord. n. 00038
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