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Assunzione mediante avviamento a selezione

Pubblico impiego

Sul diritto all'assunzione nella quota di riserva dei posti di collaboratore e/o operatore scolastico stabilita dall'art. 45, comma 8, L. n. 144/1999.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, Sentenza 26 marzo 2013, n. 00669

Principio

1. Sulla giurisdizione in materia di assunzioni mediante avviamento a selezione.

1.1. Sussiste la giurisdizione del g.a. in ordine alle controversie relative alla contestazione della scelta dell'amministrazione scolastica di indire un concorso di cui all'art. 554 del D.lgs. n. 297/1994, senza riservare la quota del 30 % dei posti disponibili all'assunzione mediante avviamento dei lavoratori socialmente utili iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità, come previsto dall'art. 45, comma 8, L. n. 144/1999. Infatti, detta contestazione si risolve in richiesta di tutela di una situazione giuridica soggettiva correlata al potere amministrativo di decidere in ordine alle modalità di assunzione e all’indizione di una procedura concorsuale: tutela che va domandata al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità.

2. Sui presupposti di operatività della riserva di cui all'art. 45, comma 8, L. n. 144/1999.

2.1. Il diritto all'assunzione nella quota di riserva del 30 % dei posti disponibili mediante avviamento a selezione di cui all'art. 16 L. n. 56/1987, stabilita dall'art. 45 cit. in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, non è destinato a operare nei confronti dei lavoratori ex L.S.U. già stabilizzati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 2, 26 marzo 2013, n. 00669
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