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Associazioni sportive dilettantistiche e il requisito della capacità economico-finanziaria.

Contratti pubblici

Sull'individuazione del requisito della capacità economico-finanziaria, richiesto dal bando di gara per le associazioni sportive dilettantistiche.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 21 marzo 2018, n. 00685

Premassima

1. L'associazione sportiva dilettantistica non soddisfa, pertanto, il requisito della capacità economico-finanziaria richiesto dal bando di gara, allorquando gli introiti siano rappresentati esclusivamente dalle somme incassate a titolo di quote associative, in quanto finalizzate alla realizzazione dei più ampi scopi associativi previsti dallo Statuto.



Principio

1. L'associazione sportiva dilettantistica non soddisfa, pertanto, il requisito della capacità economico-finanziaria richiesto dal bando di gara, allorquando gli introiti siano rappresentati esclusivamente dalle somme incassate a titolo di quote associative, in quanto finalizzate alla realizzazione dei più ampi scopi associativi previsti dallo Statuto.

Il Collegio rileva che le associazioni sportive dilettantistiche sono ammesse a partecipare alle procedure di evidenza pubblica, anche se non risultano essere titolari di partita IVA e delle posizioni contributive presso INPS e INAIL. In particolare per le ridette associazioni, qualora il bando di gara richieda, quale requisito di capacità economico-finanziaria, il raggiungimento di determinate soglie di fatturato, questo deve essere inteso non con l'accezione propria del diritto tributario, quanto invece in termini di volume d'affari e, nello specifico, come corrispettivo percepito in virtù delle prestazioni offerte. Da ciò deriva che non soddisfa, il requisito richiesto dal bando di gara, l'associazione sportiva dilettantistica i cui introiti siano rappresentati esclusivamente dalle somme incassate a titolo di quote associative, poiché finalizzate alla realizzazione dei più ampi scopi associativi previsti dallo Statuto. Ed ancora, osserva il Consesso che nell'ipotesi in cui l'esclusione di un concorrente da una procedura di gara sopravvenga all'aggiudicazione già impugnata da detto concorrente, il quale abbia poi impugnato l'esclusione con motivi aggiunti, l'accertata legittimità dell'esclusione, comporta l'improcedibilità del ricorso principale, per l'appunto, quando l'interesse strumentale alla ripetizione della gara, non venga specificamente dedotto e in mancanza di uno specifico obbligo imposto dal diritto europeo.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 21 marzo 2018, n. 00685
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