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Appello proposto dall'interventore ad opponendum

Giustizia amministrativa Urbanistica e edilizia

Ricorso in sede giurisdizionale. Intervento ad opponendum. Legittimazione dell'interventore a impugnare la decisione di 1° grado. Condizioni. Titolarità di una posizione giuridica autonoma. Necessità.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 24 febbraio 2014, n. 00867

Principio

Ricorso in sede giurisdizionale. Intervento ad opponendum. Legittimazione dell'interventore a impugnare la decisione di 1° grado. Condizioni. Titolarità di una posizione giuridica autonoma. Necessità. 
1. È inammissibile per difetto di legittimazione l’appello proposto da soggetto che, nel giudizio di primo grado, assumeva le vesti di mero interventore ad opponendum. Infatti, l’art. 102, comma 2, Cod. proc. amm., espressamente prevede che l’interventore può proporre appello solo se titolare di una posizione giuridica autonoma (e non di un semplice interesse di fatto o di una aspettativa giuridicamente rilevante). Nel processo amministrativo, pertanto, i soggetti che intervengono spontaneamente nel giudizio, facendo valere un interesse riflesso e non autonomo al mantenimento ovvero alla rimozione del provvedimento impugnato, non hanno titolo per proporre domande nuove al giudice di primo grado ovvero in appello avverso la sentenza da questi resa (fatta eccezione per il capo decisorio che riguardi il loro titolo ad intervenire), salvo che vantino una posizione giuridica autonoma che consenta di qualificare loro alla stregua di soggetti cointeressati ovvero di controinteressati (ancorché non intimati).
2. In giudizio dinanzi al GA concernente l'ordine di demolizione di opere abusive (posa di impianti fotovoltaici), il soggetto, titolare del fondo confinante con quello su cui incidono dette opere, non è controinteressato in senso tecnico-giuridico, in quanto il suo interesse alla conservazione del provvedimento rispristinatorio deriva non dalla titolarità di una nuova ed autonoma posizione giuridica attribuitagli dal provvedimento impugnato, ma semplicemente dalla c.d. vicinitas, per la proprietà di un fondo confinante rispetto al fondo oggetto della contestata realizzazione degli impianti fotovoltaici.
3. L'interesse alla conservazione del provvedimento impugnato dal ricorrente principale e fatto valere nel giudizio di primo grado dal vicino di fondo confinante con quello inciso da opere abusive è un interesse giuridicamente rilevante, tanto da legittimare l’intervento ad opponendum spiegato in primo grado, ma non dà vita alla titolarità di quella posizione giuridica autonoma che sola consente, secondo la previsione di cui all’art. 102, comma 2, Cod. proc. amm., l’autonoma proposizione dell’appello.
4. La necessità di operare una distinzione tra la posizione giuridica legittimamente l’intervento in quanto tale e la posizione giuridica che consente all’interventore alla proposizione dell’appello risulta dal confronto tra l’art. 28, comma 2, Cod. proc. amm. e l’art. 102, comma 2, Cod. proc. amm.. La prima delle citate disposizioni subordina l’intervento alla titolarità di un qualsiasi interesse, purché non di mero fatto (e, dunque, giuridicamente rilevante), alla conservazione (intervento ad opponendum) o alla rimozione (intervento ad adiuvandum) del provvedimento impugnato; la seconda, invece, nel disciplinare l’appello dell’interventore, pone un filtro più rigoroso, richiedendo in capo al terzo la titolarità di un interesse di consistenza tale da integrare una posizione giuridica autonoma.

Cons. St., Sez. 6, 24 febbraio 2014, n. 00867
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