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Appello

Giustizia amministrativa Urbanistica e edilizia

Insindacabilità in appello della decisione del giudice di primo grado di non riunire due ricorsi connessi.
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 14 agosto 2014, n. 04261

Principio

1. Insindacabilità in appello della decisione del giudice di primo grado di non riunire due ricorsi connessi. 
Non può costituire valido motivo di appello, la mancata riunione in primo grado del ricorso deciso dalla sentenza impugnata con altro connesso, atteso che il provvedimento di riunione (ovvero quello, anche implicito, di reiezione dell’istanza di riunione ) di procedimenti relativi a cause connesse ex art. 70 c.p.a. costituisce un provvedimento ordinatorio rimesso alla discrezionalità del Giudice; esso non è dunque nient’altro che una misura organizzatoria del lavoro giudiziario, che involge valutazioni di opportunità non sindacabili in sede di appello.
2. Inammissibilità del motivo di appello che, nel contestare la sentenza impugnata laddove ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione dei ricorrenti, sia carente di specificità in proposito.
E’ inammissibile il motivo di appello che, nel dedurre l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame di prime cure per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti ritenuti privi di un interesse qualificato all’impugnazione degli atti fatti oggetto di contestazione, non indichi nominativamente i singoli originari ricorrenti, in relazione ai quali non si realizzerebbero né i presupposti processuali né le condizioni dell’azione, nonché le specifiche ragioni, per ciascuno di essi, che condurrebbero a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di primo grado.
3. Sul requisito della legittimazione soggettiva richiesto dalla legge per il rilascio di una concessione edilizia.
Il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente la concessione edilizia è dato dal possesso di un titolo di godimento, che non deve risultare contestato dai proprietari dell’immobile ( cui in primis ed in via automatica la legge riconosce il requisito stesso); sì che l’autorità pubblica deve riconoscere la legittimazione del soggetto che propone l’istanza avendo riguardo esclusivo, nel contesto della generale esigenza di verifica sull’ordinato svolgimento delle attività sottoposte al regime concessorio, alla esistenza di una posizione in qualsiasi modo (e comunque inequivocabilmente ) adesiva dei detti proprietari, senza sconfinare in una sorta di eccezionale incursione in un ambito privatistico, che resta estraneo alla sfera dei controlli pubblici attinenti la specifica attività edilizia di cui si tratta.


Cons. St., Sez. 3, 14 agosto 2014, n. 04261
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