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Appalto di servizi: possibilità di affidamento anche per esecutori privi dei requisiti.

Contratti pubblici

Sulla possibilità di affidamento del servizio per esecutori privi dei requisiti speciali, purché posseduti cumulativamente dal raggruppamento temporaneo di imprese.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. U, Sentenza Breve 1 ottobre 2018, n. 01250

Premassima

1. In riferimento alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di imprese, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi anche su una soglia minima, in quanto scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, con la conseguenza che in caso di mancata determinazione della stessa da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento.


Principio

1. In riferimento alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di imprese, il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può attestarsi anche su una soglia minima, in quanto scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, con la conseguenza che in caso di mancata determinazione della stessa da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

In materia di contratti pubblici, ed in specie relativamente alle procedure di gara per l’affidamento di servizi cui partecipano raggruppamenti temporanei di operatori economici, il Collegio ha precisato che il d.lgs. n. 50 del 2016, all'art. 48, comma 4, si limita a prescrivere che l’offerta debba contenere l’indicazione delle specifiche parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. All'uopo, chiarisce il Consesso che nessuna prescrizione specifica viene dettata in merito alla quota percentuale minima dei requisiti di qualificazione e/o di capacità che deve essere posseduta da ciascun operatore economico che partecipi all’appalto riunendosi in un raggruppamento temporaneo. Difatti, sul punto, si rileva che l’art. 83, comma 8, del cit. d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, si limita ad imporre che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, ma definisce come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti sia singoli partecipanti, rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante. Pertanto, alla luce di quanto osservato, si addiviene alla seguente conclusione: in riferimento alle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi cui partecipino raggruppamenti temporanei di imprese il possesso dei requisiti speciali di partecipazione può anche attestarsi su una soglia minima, in quanto scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, con la conseguenza che in caso di mancata determinazione della stessa da parte della stazione appaltante, il servizio oggetto di gara può essere svolto da esecutori privi del requisito purché, il ridetto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento. 


T.A.R. Puglia Bari, Sez. U, 1 ottobre 2018, n. 01250
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