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Appalto-concorso

Contratti pubblici

1. Sulla ratio della proceduta dell’appalto-concorso. 2. Risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale della PA.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 16 gennaio 2014, n. 00142

Principio

1. Sulla ratio della proceduta dell’appalto-concorso.
1.1. Nelle procedure di gara per l’affidamento dell’appalto concorso, secondo la legge di contabilità, di cui all’art. 4 del r.d. 2440 del 1923, e con riguardo a speciali lavori o forniture, gli inviti possono essere rivolti a persone o ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. La scelta in merito all’affidamento avviene nel rispetto dei modi e nelle forme stabilite nell'invito e a giudizio insindacabile dell'amministrazione, indicando il progetto che, alla streguae degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, risulti il più consono, facendo quindi seguito alla stipulazione del contratto e prevedendo, altresì, che nessun compenso o rimborso spetti alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati
1.2. Il regolamento all’art 91 del r.d. n. 827 del 1924, precisa, facendo riferimento alla norma di legge, che quando si procede con la forma dell'appalto-concorso le persone o ditte invitate presentano il progetto dei lavori o delle forniture coi prezzi relativi, nei termini, modi e forme che sono stabiliti nell'invito. La scelta operata dall'amministrazione, sempre di carattere insindacabile, può avvenire previo parere di una commissione appositamente nominata, facendo poi seguire la stipula del contratto con l'offerente prescelto.
1.3. L’art. 40 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827/1924 facoltizza, negli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture speciali, dove sia possibile e conveniente giovarsi per l’esecuzione delle iniziative e dei progetti di private competenze tecniche, artistiche o scientifiche, l’impiego della forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge.
1.4. La ratio della proceduta dell’appalto- concorso sta proprio nell’affidamento al privato della progettazione esecutiva, poiché l'amministrazione ha necessità di avvalersi dell’apporto progettuale delle imprese private, per opere caratterizzate da obiettiva complessità tecnica e che richiedano specifiche competenze tecniche non possedute dalla stazione appaltante. La selezione dell’offerta non ha quindi solo lo scopo di individuare la migliore offerta dal punto di vista economico, ma anche quella più soddisfacente in relazione alle concrete soluzioni progettuali proposte dal concorrente. Ne deriva una ontologica ampia discrezionalità della stazione appaltante nella scelta del progetto e la particolare rilevanza di tale momento di scelta rispetto all’individuazione della migliore offerta economica.

2. Risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale della PA.
2.1. La mancata conclusione di una gara pubblica per l'affidamento di lavori potrebbe comportare una responsabilità precontrattuale della Amministrazione per l’illecito comportamento nel corso delle trattative contrattuali e l’ingiustificata interruzione delle stesse, escludendo quindi la rilevanza dirimente dell’intervenuta aggiudicazione. 
2.2. Ai fini della configurabilità della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, non si deve tener conto della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica cristallizzato nel provvedimento amministrativo, ma della correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall'Amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell'obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell'art. 1337 c.c. (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013 n. 3831; Consiglio di Stato, sez. VI, 1 febbraio 2013 n. 633, che estende la tutela anche al caso di revoca legittima degli atti di una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori per sopravvenuta indisponibilità delle risorse finanziarie).
2.3. Non sussiste responsabilità precontrattuale della PA, laddove non sia oggettivamente individuabile il piano di rilevanza dell’affidamento del privato nella fase del procedimento di gara, per non essere il medesimo procedimento di gara giunto alla conclusione con un provvedimento di aggiudicazione, fondando quindi un particolare affidamento tutelabile.

Cons. St., Sez. 4, 16 gennaio 2014, n. 00142
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