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Appalti integrati

Contratti pubblici

Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Varianti e proposte migliorative. Linea di demarcazione. Discrezionalità della commissione giudicatrice
T.A.R. Sardegna, Sez. 1, Sentenza Breve 15 marzo 2014, n. 00218

Principio

Criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Varianti e proposte migliorative. Linea di demarcazione. Discrezionalità della commissione giudicatrice

1. Nelle gare pubbliche aventi ad oggetto progettazione e esecuzione dei lavori, quando il criterio di aggiudicazione prescelto dalla Stazione appaltante sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il progetto definitivo posto a base di gara non sia immodificabile, ma soggetto a proposte migliorative, destinate ad avere autonomo rilievo in sede di valutazione degli aspetti di natura qualitativa, è sindacabile il corretto esercizio dei poteri discrezionali della Commissione giudicatrice, dovendosi accertare se le valutazioni rese da tale organo in merito alla natura degli scostamenti progettuali derivanti dalle soluzioni contenute nelle proposte tecniche dall'impresa offerente siano eventualmente viziate.
2. Nelle gare pubbliche da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la linea di demarcazione tra varianti e proposte migliorative va tratteggiata tenendo conto delle coordinate poste dall'elaborazione giurisprudenziale. Il giudice amministrativo ha chiarito già da molto tempo che, nel caso di gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti possono proporre, anche qualora il progetto posto a base di gara sia definitivo, variazioni migliorative che, onde non ledere la par condicio, non devono alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 1999, n. 149). La giurisprudenza successiva ha elaborato alcuni criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2003, n. 923):
- si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera (o del servizio), purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dall'amministrazione appaltante;
- risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della pubblica amministrazione sottese alla prescrizione variata;
- viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Nelle gare pubbliche da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il discrimine tra varianti e proposte migliorative identifica la seconda tipologia con tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste e senza incidere sulla par condicio (Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2010, n. 3806; sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481).
4. In tema di affidamento di appalto integrato, le "varianti progettuali migliorative", qualora ammesse dalla legge di gara, pur incidendo normalmente su aspetti in grado di incidere in maniera rilevante e consistente sulla qualità dell'opera (sul piano strutturale, prestazionale e funzionale), non devono tuttavia alterare l'essenza strutturale e prestazionale, così come fissate dal progetto definitivo, onde non ledere lo stesso interesse della stazione appaltante al conseguimento delle funzionalità perseguite (Cons. Stato, sez. IV, 23 gennaio 2012, n. 285). Al riguardo la valutazione è rimessa alla discrezionalità della Commissione giudicatrice, alla quale sono demandate, quindi, l'individuazione dei caratteri essenziali delle opere oggetto dell'appalto, come definiti dal progetto posto a base di gara, e la successiva valutazione delle proposte migliorative dei concorrenti, onde accertare se queste ultime avessero o meno incidenza sui caratteri essenziali predetti.

T.A.R. Sardegna, Sez. 1, 15 marzo 2014, n. 00218
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