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Appalti integrati

Contratti pubblici

Discrezionalità dei soggetti aggiudicatori nell'elaborazione delle specifiche tecniche delle prestazioni dedotte nel contratto posto a gare. Limiti del sindacato in sede giurisdizionale delle scelte in concreto operate. Natura e finalità dell'appalto integrato. Esclusione delle offerte prive di elementi essenziali
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 15 luglio 2013, n. 03851

Principio

1. Discrezionalità dei soggetti aggiudicatori nell'elaborazione delle specifiche tecniche delle prestazioni dedotte nel contratto posto a gare. Limiti del sindacato in sede giurisdizionale delle scelte in concreto operate.
I soggetti aggiudicatori godono di ampia discrezionalità nell’elaborare le specifiche tecniche, giacché con esse vengono definite le caratteristiche della prestazione dedotta nel contratto posto a gara e dunque le esigenze funzionali cui detta prestazione è destinata a soddisfare. Pertanto, venendo in rilievo un’attività connotata da ampia discrezionalità tecnica ed amministrativa, e salva la violazione di specifiche norme di legge, il sindacato giurisdizionale è ristretto entro i rigorosi limiti della manifesta illogicità ed arbitrarietà, nonché della congruità con l’oggetto del contratto.

2. Natura e finalità dell'appalto integrato. Esclusione delle offerte prive di elementi essenziali.
2.1. L’appalto integrato costituisce lo schema tipicamente utilizzabile dalle amministrazioni al fine di stimolare un confronto competitivo avente ad oggetto anche la progettazione definitiva dei lavori da eseguire. Più precisamente, con l’appalto integrato si persegue l’obiettivo di individuare in sede di gara le soluzioni strutturali e funzionali dell’opera migliorative rispetto alle caratteristiche di massima individuate nella progettazione preliminare. Il tutto in conformità alla funzione del progetto preliminare enunciata dall’art. 23, d.p.r n. 207/2010, ed in particolare dalla lett. a) del comma 1, a tenore del quale questo deve contenere l’indicazione “delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori”. Ciò significa che le imprese concorrenti non possono formulare un’idea innovativa dell’opera, al punto di stravolgere a proprio piacimento l’idea progettuale contenuta nel progetto preliminare sulla cui base il confronto è deputato a svolgersi. E soprattutto, non possono eludere i requisiti costruttivi corrispondenti a necessità funzionali fondamentali, in quanto corrispondenti ad esigenze che l’amministrazione si propone di realizzare mediante il contratto posto a gara. Su detti elementi il confronto è escluso.
2.2. Nell’appalto integrato non può prescindersi dagli elementi strutturali e dimensionali che quest’ultimo deve possedere, assumendo che le vere prescrizioni vincolanti sarebbero da individuare solo nelle indicazioni prestazionali e funzionali, più che in tratti propriamente progettuali e materialmente strutturali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 aprile 2010, n. 6485).
2.3. In tema di appalto integrato, non può ammettersi che eventuali difformità dell'offerta possano essere rimosse in sede di progetto definitivo da presentare successivamente all’aggiudicazione, ciò significherebbe in primo luogo vanificare la funzione tipica del progetto preliminare, ed in secondo luogo rendere il confronto competitivo che si attua nell’appalto integrato del tutto rimesso all’arbitrio dei partecipanti.
2.4. L’offerta priva di elementi essenziali è quella che non risponde ai contenuti minimi necessari a soddisfare l’interesse pubblico sotteso al contratto. A differenza dei contratti tra privati l’interesse che l’amministrazione intende realizzare quando aggiudica un contratto non costituisce un mero motivo interiore, ma inerisce alla causa stessa del negozio. Anche nella spendita della propria capacità di diritto privato, infatti, l’amministrazione è vincolata al perseguimento dell’interesse pubblico. Questa notazione rimanda ad una delle ragioni giustificatrici del fatto che il contraente privato viene selezionato attraverso un procedimento di stampo concorsuale, essendo tale modulo finalizzato a verificare l’offerta maggiormente rispondente all’interesse pubblico sotteso al contratto da aggiudicare.
2.5. Il confronto competitivo proprio delle procedure ad evidenza pubblica avviene sulla base di un progetto di contratto preventivamente elaborato dall’amministrazione, costituente dunque la necessaria base di partenza per l’incontro del consenso contrattuale. Segnatamente questa è l’essenza dell’evidenza pubblica, come del resto si evince dalla stessa espressione, con la quale è enucleata la finalità della procedura per l’affidamento del contratto, consistente nella verifica della rispondenza delle offerte private all’interesse pubblico già reso noto attraverso il progetto posto a gara. Pertanto, quando nel corso della gara emerge che l’offerta non corrisponde all’interesse sotteso al contratto, la stessa deve essere esclusa.
2.6. La difformità dell’offerta rispetto ad aspetti essenziali del progetto posto a gara non può risolversi in una valutazione sfavorevole in sede di attribuzione del punteggio. In questo caso si è infatti al cospetto di una dissenso contrattuale. A fronte di un invito ad offrire nel quale si sostanzia il bando e gli annessi documenti progettuali vi è un’offerta che non corrisponde nei contenuti fondamentali della prima, impedendo la formazione dell’accordo ex art. 1321 cod. civ. necessario per la stipula del contratto. Diversamente da quanto avviene nella contrattazione privata, non è possibile superare l’iniziale dissenso con successive modifiche contenutistiche dell’offerta, perché ciò si risolverebbe in una violazione della par condicio che connota le procedure di gara ad evidenza pubblica.

Cons. St., Sez. 5, 15 luglio 2013, n. 03851
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