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Appalti di servizi di vigilanza armata

Contratti pubblici

Servizi di vigilanza. Appalti pubblici. Tabelle prefettizie di determinazione delle tariffe. Inderogabilità. Non sussiste
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 19 novembre 2014, n. 05683

Principio

Servizi di vigilanza. Appalti pubblici. Tabelle prefettizie di determinazione delle tariffe. Inderogabilità. Non sussiste.

Nelle gare pubbliche per l'affidamento di servizi di vigilanza, le tabelle prefettizie di determinazione delle tariffe per i servizi di vigilanza non sono inderogabili (contra: Consiglio di Stato, sez. VI, 23 febbraio 1999 n. 194, che afferma che in sede di espletamento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto cui affidare l'espletamento del servizio di vigilanza privata, i valori indicati nel decreto prefettizio di fissazione dei minimi tariffari hanno comunque carattere cogente); la tariffa di legalità, determinata dal prefetto per il servizio di vigilanza, non avendo natura autorizzativa - prescrittiva ma solo di parametro di congruità, non può spiegare alcuna incidenza diretta su una gara per l'affidamento del servizio di vigilanza, poiché nel nuovo modello di determinazione tariffaria, l'aspetto della partecipazione alla gare pubbliche rileva su un diverso piano, potendo la società di vigilanza partecipante alle gare proporre la migliore offerta in base alle proprie valutazioni imprenditoriali e l'amministrazione procedente aggiudicare in base alle considerazioni di stretta convenienza e rimanendo l'istituto prescelto, laddove non rientri nel recinto di congruità individuato dalla prefettura, soggetto a particolari controlli da parte di quest'ultima (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2014 n. 1581). 

Cons. St., Sez. 4, 19 novembre 2014, n. 05683
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