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Annullamento ministeriale di nulla osta paesaggistico

Beni culturali e paesaggistici

1. Limiti del sindacato della Soprintendenza sulla legittimità del nulla-osta paesaggistico rilasciato da Regione o enti delegati. 2. Competenza della Soprintendenza in tema di valutazione di compatibilità paesaggistica in relazione a vincoli introdotti da fonti regionali. 3. Sul vizio di disparità di trattamento nel caso di abusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Onere della prova
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, Sentenza 15 gennaio 2014, n. 00108

Principio

1. Limiti del sindacato della Soprintendenza sulla legittimità del nulla-osta paesaggistico rilasciato da Regione o enti delegati.
1.1. In tema di vincolo paesaggistico, il potere ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato dalla Regione, o dall’ente delegato, pur non potendo interferire con le scelte di merito riservate a quest’ultima, investe ogni aspetto della legittimità dell’atto ivi compreso l’eccesso di potere per difetto di motivazione; l’Autorità statale deve vagliare, in relazione alla singola fattispecie concreta, la congruenza e logicità della motivazione del giudizio di computabilità paesaggistica espressa dalla Regione o dal Comune (Cons. Stato, Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9; Cons. Stato. Sez. V, 9 aprile 2001, n. 2152; Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410).
1.2. Non esorbita dai propri poteri la Soprintendenza che annulli il nulla-osta paesaggistico quando ne ravvisi, da un lato, la carenza di motivazione e, dall’altro, la sua illegittimità per violazione di legge.

2. Competenza della Soprintendenza in tema di valutazione di compatibilità paesaggistica in relazione a vincoli introdotti da fonti regionali. 
Il vincolo di inedificabilità introdotto dall’art. 51 lett. f) della legge regionale Puglia 31 maggio 1980 n. 56, e confermato dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990 n. 30, a mente del quale, “fino all’entrata in vigore dei piani territoriali, è vietata qualsiasi edificazione entro la fascia di 300 mt. dal confine del demanio marittimo…” rappresenta una misura di salvaguardia finalizzata alla tutela di interessi paesaggistici e ambientali, rientranti nelle valutazioni istituzionalmente spettanti alla Soprintendenza; al predetto divieto assoluto di edificazione all’interno della fascia costiera si ricollega con immediatezza la misura sanzionatoria prevista dall’art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e cioè l’impossibilità di sanatoria dell’abuso (Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3947; Cons. Stato, Sez. V, 13 aprile 2012, n. 2116).

3. Sul vizio di disparità di trattamento nel caso di abusi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Onere della prova.
Quando il privato, proprietario di un manufatto abusivo, deduca l'illegittimità dell'atto, con cui la Soprintendenza annulli nulla-osta paesaggistico, deducendone la disparità di trattamento con i proprietari degli altri immobili abusivi, situati nella stessa area interessata dal provvedimento censurato, e oggetto di provvedimenti positivi di sanatoria, incombe sul ricorrente dimostrare tale circostanza, che comunque non è idonea a inficiare la legittimità della valutazione della Soprintendenza, considerato anche che la compromissione delle bellezze naturali, operata da preesistenti costruzioni o manufatti, maggiormente richiede una più approfondita disamina degli interessi coinvolti al fine di evitare che le nuove costruzioni deturpino l’ambito territoriale protetto (Cons. Stato, Sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9578).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 3, 15 gennaio 2014, n. 00108
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