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Annullabilità di atti adottati in violazione di norme sul procedimento

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Il mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l'annullamento del provvedimento finale.
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, Sentenza 26 aprile 2013, n. 01182

Principio

1. Il mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 non determina l'annullamento del provvedimento finale.
1.1. La violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, comma 2, il quale impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo.
1.2. L'art. 21-octies rende, quindi, irrilevante la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell'atto per il fatto che il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr: Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 585 del 02-02-2012 ; T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1616/2005).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, 26 aprile 2013, n. 01182
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