Accedi a LexEureka

Ampliamento di impianti produttivi

Attività produttive, commerciali e industriali Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa

Conferenza di servizi ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 e tutela del terzo controinteressato all'emanazione del provvedimento finale per insediamento o ampliamento di impianti produttivi. Natura eccezionale della disposizione di cui all'art. 5 d.P.R. n. 447/1998. Applicabilità dell'art. 5 d.P.R. n. 447/1998 alle ipotesi di ampliamento di impianti produttivi già esistenti, nonché alle ipotesi in cui l'area da destinare all'ampliamento di impianti produttivi esistenti non si trovi nel medesimo comune in cui si trovano gli impianti preesistenti. Necessità che, nel caso di ampliamento di impianti produttivi preesistenti, l'area da destinare all’ampliamento della relativa attività sia in stabile collegamento con quella dell’insediamento produttivo principale
T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, Sentenza 7 novembre 2013, n. 00525

Principio

1. Conferenza di servizi ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 e tutela del terzo controinteressato all'emanazione del provvedimento finale per insediamento o ampliamento di impianti produttivi.
1.1. Nelle procedure di approvazione di variante al PRG ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998, il parere favorevole espresso in sede di conferenza di servizi non è atto immediatamente lesivo per i soggetti eventualmente controinteressati, trattandosi di un atto interno al procedimento; cosicché tale atto, secondo i principi generali, ha rilevanza esterna solo qualora determini un arresto procedimentale, incidendo così irrimediabilmente sulla posizione giuridica lesa, che va tuttavia identificata con la posizione dell’istante e non con quella dei controinteressati al rilascio del titolo. Ciò in quanto l’arresto procedimentale si può realizzare solo con atti interni che impediscono il rilascio del provvedimento richiesto (T.A.R. Milano sentenza 7 marzo 2012 n. 766), non quindi nel caso di una proposta positiva.
1.2. A conferma dell'insussistenza dell'onere di impugnare il parere favorevole della Conferenza di servizi indetta ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998, occorre rilevare che la proposta di variazione della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è certamente vincolante per il Consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno ad essa (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 19 ottobre 2007 n. 5471).

2. Natura eccezionale della disposizione di cui all'art. 5 d.P.R. n. 447/1998.
La procedura di cui all'art. 5 d.P.R. n. 447/1998 ha carattere eccezionale non solo in quanto derogatoria, con norma secondaria, della procedura ordinaria di formazione dello strumento urbanistico, ma soprattutto perché introduce una procedura accelerata, a iniziativa privata, di eventuale revisione dello strumento di pianificazione, invertendo così i rapporti e i ruoli circa la valutazione degli interessi all'ordinato e generale assetto del territorio (cfr. Consiglio di Stato sentenza 27 luglio 2011 n. 4498). Tale inversione dei rapporti non può divenire una regola generale di rielaborazione dello strumento urbanistico, con tutte le intuibili conseguenze, quantomeno con riferimento all’incidenza sugli standards non predisposti per simili ampliamenti (cfr., circa il carattere di stretta interpretazione della disciplina di cui all'art. 5 d.P.R. n. 447/1998, Consiglio di Stato, sentenze 4 maggio 2006, n. 2170; 14 dicembre 2006, n. 7425; 19 ottobre 2007, n. 5471).

3. Applicabilità dell'art. 5 d.P.R. n. 447/1998 alle ipotesi di ampliamento di impianti produttivi già esistenti.
Anche nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo, ove il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, può convocare una conferenza di servizi per la variazione dello strumento urbanistico (cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, 20 maggio 2004, n. 453).

4. Applicabilità dell'art. 5 d.P.R. n. 447/1998 alle ipotesi in cui l'area da destinare all'ampliamento di impianti produttivi esistenti non si trovi nel medesimo comune in cui si trovano gli impianti preesistenti.
Nell'ipotesi in cui l'area da destinare all'ampliamento di impianto produttivo preesistente non si trovi nel comune in cui si trova l'impianto da ampliare, in sede di conferenza di servizi ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 deve essere preliminarmente accertato se neanche nel PRG di quello stesso Comune vi erano aree site a distanza simile e che consentivano urbanisticamente l’ampliamento dell’impianto, senza stravolgere le impostazioni del PRG. 

5. Necessità che, nel caso di ampliamento di impianti produttivi preesistenti, l'area da destinare all’ampliamento della relativa attività sia in stabile collegamento con quella dell’insediamento produttivo principale.
5.1. Nell'ipotesi di ampliamento di impianti produttivi preesistenti, la necessità di variare lo strumento urbanistico ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere ricercata altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare (contra Consiglio di Stato, sentenza 11 aprile 2007 n. 1644, secondo cui anche nel caso di ampliamento deve sussistere il presupposto della mancanza di aree destinate ad attività produttive nel piano regolatore comunale).
5.2. In sede di esame delle istanze di ampliamento di impianti produttivi ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998, non rileva l’eventuale circostanza che l’istante non sia proprietario dell'area da destinare all'ampliamento, non avendo la norma una funzione di aiuto pubblico alle imprese, ma solo di consentire la rimozione di ostacoli giuridici, realmente esistenti, allo sviluppo produttivo. 
5.3. L’insufficienza delle aree limitrofe all'impianto da realizzare deve essere riferita agli strumenti urbanistici che le disciplinano e non al patrimonio del richiedente (cfr. Consiglio di Stato, sentenza 11 aprile 2007 n. 1644). Tale presupposto appare imprescindibile, ad avviso del Collegio, altrimenti si trasformerebbe la norma di cui all’articolo 5 d.P.R. n. 447/1998 da disposizione di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione (cfr. T.A.R. Lecce sentenza 12 aprile 2012 n. 620) a norma di portata derogatoria generale e ordinaria.
5.4. Ove si tratti di ampliare un impianto produttivo esistente ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998, non occorre la verifica di insufficienza di aree su zone omogenee in tutto il Comune, ma solo con riferimento alle aree limitrofe all’impianto, purché l’ampliamento si trovi evidentemente in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale da ampliare.
5.5. Lo stabile collegamento tra insediamento principale e quello destinato all'ampliamento non sussiste ove risulti che tra le aree dell’insediamento preesistente e quelle dell’impianto autorizzato scorre un corso d’acqua demaniale sul quale, sempre in area demaniale, è stato realizzato un ponte, sul quale però il richiedente non è munito di alcun titolo concessorio; in questa ipotesi manca uno stabile collegamento tra le due aree, le quali sono munite di un collegamento tutt’altro che diretto.
5.6. Se si consentisse un’interpretazione del concetto di ampliamento ex art. 5 d.P.R. n. 447/1998 tale da estendersi anche a terreni non confinanti ma separati da corsi d’acqua, aree demaniali non urbanizzate e quant’altro, si finirebbe per dilatare a dismisura e senza confini certi e predeterminati il concetto stesso di ampliamento, quand'anche si acceda ad una concezione estensiva del presupposto della carenza di aree nel restante territorio comunale.

T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. 1, 7 novembre 2013, n. 00525
Caricamento in corso