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Ammissione con riserva agli esami di maturità

Istruzione pubblica Giustizia amministrativa

Cons. St., Sez. 6, Sentenza 21 maggio 2013, n. 02727

Principio

1. Sugli effetti processuali del superamento degli esami di maturità, a seguito di ammissione con riserva.
Un ricorso in tema di esami di maturità – quando un decreto cautelare monocratico ammetta lo studente a svolgerli - non può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, a seguito del superamento dell’esame conclusivo.
Infatti, da un lato, l’Amministrazione ha comunque titolo a veder riaffermata la legittimità del proprio atto, anche al fine di evitare che siano proposte pretese risarcitorie.
Dall’altro, il ricorrente conserva l’interesse alla decisione sul proprio ricorso, perché solo una sentenza di accoglimento di per sé consente di salvaguardare gli effetti degli atti amministrativi emessi in esecuzione della misura cautelare, destinati in quanto tali ad essere travolti dalla pronuncia che definisce il giudizio.
Del resto, dall’accoglimento del ricorso deriva l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare il procedimento relativo al giudizio di ammissione, che, ove si concluda con un esito favorevole per lo studente, consentirà la conservazione degli effetti positivi dell’esame conclusivo.

Cons. St., Sez. 6, 21 maggio 2013, n. 02727
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