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Ammissibilità della c.d. penalità di mora nelle ipotesi di inottemperanza a provvedimenti di condanna pecuniaria

Giustizia amministrativa

Ottemperanza. Penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.. Esecuzione di provvedimenti di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. Ammissibilità. Presupposti. Ragioni ostative.
Cons. St., Sez. P, Decisione Plenaria/Sentenza 25 giugno 2014, n. 00015

Principio

1. Ottemperanza. Penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.. Esecuzione di provvedimenti di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie. Ammissibilità. Presupposti. Ragioni ostative.
1.1. L'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a. delinea una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario, inquadrabile nell’ambito delle pene private o delle sanzioni civili indirette, che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688). Tale norma prevede dunque un meccanismo automatico di irrogazione di penalità pecuniarie in vista dell’assicurazione dei valori dell’effettività e della pienezza della tutela giurisdizionale a fronte della mancata o non esatta o non tempestiva esecuzione delle sentenze emesse nei confronti della pubblica amministrazione e, più in generale, della parte risultata soccombente all’esito del giudizio di cognizione.
1.2. Nell’ambito del giudizio di ottemperanza, la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
La norma in esame, infatti, non riproduce il limite, contenuto all’614-bis c.p.c., della riferibilità del meccanismo compulsorio al solo caso di inadempimento degli obblighi aventi ad oggetto un non fare o un fare infungibile. Né l’applicazione della misura coercitiva prevista dal codice del processo amministrativo - la quale assolve a una funzione coercitivo-sanzionatoria e non, o quanto meno non principalmente, ad una funzione riparatoria - è suscettibile di dar luogo a una inammissibile doppia riparazione di un unico danno, giacché implica esclusivamente l’aggiunta di una misura sanzionatoria ad una tutela risarcitoria.
1.3. La considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori che il giudice deve valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda formulata ex art. 114, comma 4, lett. 3, c.p.a. relativamente a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della penalità di mora nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo.
Infatti, l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre “ragioni ostative”.

Cons. St., Sez. P, 25 giugno 2014, n. 00015
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