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Ambito applicativo della legge Baldini

Demanio e patrimonio

1. Concessioni demaniali marittime. Legge Baldini sul rinnovo ex lege. Ambito applicativo. Soltanto le concessioni rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore. 2. Direttiva servizi. Incompatibilità della legge Baldini. Disapplicazione. Occorre.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, Sentenza 12 novembre 2014, n. 05808

Principio

1. Concessioni demaniali marittime. Legge Baldini sul rinnovo ex lege. Ambito applicativo. Soltanto le concessioni rilasciate successivamente alla sua entrata in vigore.
1.1. Le disposizioni introdotte dall’art. 10 della legge n.88/2001 non possono che avere effetto con riferimento alle concessioni rilasciate successivamente all’entrata in vigore della stessa norma. In caso contrario, non avrebbe senso la previsione di poteri di programmazione, consistenti nell’adozione di un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (cfr. art. 6, comma 3, del citato d.l. n.400/93), finalizzati al rilascio delle relative concessioni e sarebbe svuotata la delega ai comuni ex art.42 del d.lgs. n. 96/1999 delle funzioni di gestione del demanio marittimo per finalità turistico ricreative.
1.2. La legge n. 135/2001, concernente la riforma della legislazione nazionale del turismo, pur mantenendo la previsione di cui al comma 1 dell’art.10 della legge n. 88/2001, rinvia alla definizione di linee guida statali e a criteri di attuazione regionali per la concreta gestione dei beni demaniali per attività turistico ricreative (cfr. artt. 2, comma 4, lettera l), e 11, comma 8, legge n. 135/2001). Quest’ultima disposizione (art.11, comma 8), in particolare, dispone la cessazione dell’applicazione del d.l. n.400/93 dall’entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento ai principi statali in materia di turismo. Principi e disciplina che non potrebbero avere effetto sulle concessioni pregresse automaticamente rinnovate. 
1.3. La circostanza che l'art. 10 legge Baldini si applichi con riferimento alle nuove concessioni è circostanza sostenibile, oltre che sulla base di una interpretazione sistematica, anche alla luce di un dato testuale. L’art.10, comma 1, della legge n.88/2001 fa infatti riferimento agli “impianti previsti” per lo svolgimento delle attività in concessione, non a quelli già esistenti.

2. Direttiva servizi. Incompatibilità della legge Baldini. Disapplicazione. Occorre.
2.1. L’instaurazione della procedura d’infrazione da parte della Commissione U.E. (procedura n. 2008/4908) e la successiva abrogazione dell'art. 10 ad opera dell'art. 11 legge n. 217/2011 sono sicuri indici del contrasto della normativa interna con la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE e, segnatamente, del comma 2 dell’art. 12 nella parte in cui esclude il rinnovo automatico della concessione; nonché con i principi del Trattato - direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e di cui la direttiva è mera attuazione - in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento.
2.2. L'automatismo della proroga della concessione demaniale marittima ex art. 10 legge n. 88/2001 determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro i quali in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Tale contrasto impone l’obbligo di disapplicazione della norma per il periodo in cui è stata in vigore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2013, n.525).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 05808
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