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Affidamento in house

Servizi pubblici

1. Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Modalità di gestione. Affidamento in house. Discrezionalità. Sindacato del G.A.. Limiti. 2. (segue): requisiti dell'affidamento in house cd. controllo analogo. Pluralità di enti pubblici associati. Gestione collegiale. Controllo effettivo sull'affidatario. Posizione del singolo ente. Irrilevante.
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 10 settembre 2014, n. 04599

Principio

1. Servizi pubblici locali di rilevanza economica. Modalità di gestione. Affidamento in house. Discrezionalità. Sindacato del G.A.. Limiti.
1.1. I servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all’esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico – privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una ‘gara a doppio oggetto’ per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero attraverso l’affidamento diretto, in house, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall’ente, ma ne che sostituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest’ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) ‘analogo’ (a quello che l’ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l’ente o gli enti che la controllano.
1.2. L’affidamento diretto, in house, costituisce una delle tre normali forme di gestione dei servizi pubblici locali, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione degli stessi, ivi compresa quella di avvalersi dell’affidamento diretto, in house - sempre che ne ricorrano tutti i requisiti  delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza (si veda sul punto la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012) - costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762).

2. (segue): requisiti dell'affidamento in house cd. controllo analogo. Pluralità di enti pubblici associati. Gestione collegiale. Controllo effettivo sull'affidatario. Posizione del singolo ente. Irrilevante.
2.1. In tema di affidamento in house, il requisito del ‘controllo analogo’ (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) deve intendersi sussistente anche se svolto non individualmente, ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo, dovendo tale requisito essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente; occorre, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione del soggetto affidatario in house non abbia rilevanti poteri gestionali e che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli su base statutaria, concreti ed effettivi poteri di ingerenza e di condizionamento , sicché risulta indispensabile che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci (Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447; 24 settembre 2010, n. 7092; 29 dicembre 2009, n. 8970).
2.2. Nel caso di un consorzio formato solo da enti locali e da enti pubblici è irrilevante che uno dei Comuni aderenti non abbia un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, qualora i compiti statutari del Consorzio concernono l’attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea, la proposta di atti di competenza di quest’ultima ed in via residuale il compimento di tutti gli atti che non siano espressamente riservati all’Assemblea stessa, che costituisce, per espressa definizione, “l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo”.

Cons. St., Sez. 5, 10 settembre 2014, n. 04599
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