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Affidamento di servizio di installazione e conduzione di distributori automatici di alimenti e bevande presso i siti aziendali di impresa pubblica di TPL

Contratti pubblici

Sulla giurisdizione dell'A.G.O. in tema di procedure di gara per l'affidamento di un contratto, di modico valore, concluso iure privatorum, con affidamento di prestazioni estranee all’ambito del trasporto pubblico locale, attività principale dell’impresa pubblica appaltante
T.A.R. Umbria, Sez. 1, Sentenza 7 febbraio 2013, n. 00074

Principio

In genere, l’esercizio del servizio di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici, nelle scuole, come pure negli ospedali, rientra nell’ambito della concessione di servizi, ove la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio (in termini, tra le tante, T.A.R. Lazio, Latina, 7 marzo 2012, n. 195; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3019); ove però la lex specialis di gara preveda che oggetto di affidamento sia l'installazione e la conduzione di distributori automatici di bevande e alimenti nei siti aziendali dietro corrispettivo di un canone a carico della impresa pubblica appaltante, nella specie impresa di trasporti pubblici locali, rientrante pertanto nell'ambito di applicazione dell'art. 210 D.Lgs. n. 163/2006, viene a delinearsi un modello di contratto misto, rispetto al quale si pone, ragionando per analogia con quanto previsto dall’art. 14 del codice dei contratti pubblici, il problema dell’individuazione della disciplina applicabile; a questo riguardo, al criterio aritmetico fondato sulla prevalenza del valore economico della prestazione, contemplato dal comma terzo, prima parte, si contrappone, con carattere preferenziale dichiarato dallo stesso comma, quello di matrice comunitaria, c.d. sostanzialistico, basato sull’oggetto principale del contratto (così Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1153). E, come premesso, nel caso di specie, l’ermeneusi della lex specialis induce a ritenere prevalente l’aspetto della concessione in uso (in senso lato) degli spazi pubblici, piuttosto che della concessione di servizi, con conseguente sottrazione alla disciplina, anche di principio, del d.lgs. n. 163 del 2006, oltre che alla giurisdizione amministrativa. Ciò vale a fortiori nel caso di specie in cui la stazione appaltante (Umbria Mobilità) è impresa pubblica ex art. 3, comma 28, del codice dei contratti pubblici, operante nel settore speciale dei “servizi di trasporto”, di cui all’art. 210 del codice. L’art. 217 del medesimo corpus legislativo dispone che le disciplina dei servizi speciali «non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno della Comunità». È evidente che l’installazione e conduzione di distributori automatici di bevande e snack non rientra nel core business di una società, come la resistente, che gestisce il servizio pubblico di trasporto locale, né si pone, rispetto allo stesso, in un rapporto di mezzo a fine.

T.A.R. Umbria, Sez. 1, 7 febbraio 2013, n. 00074
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