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Affidamento di beni appartenenti al patrimonio disponibile comunale

Contratti pubblici Demanio e patrimonio Giurisdizione e competenza

1. Beni pubblici. Affidamento a privati. Qualificazione del rapporto. Nomen iuris individuato dalle parti contraenti. Irrilevanza. 2. (segue): attività di camping su area di proprietà comunale. Concessione di servizio pubblico locale. Insussistenza. 3. Diniego di proroga di concessione di bene pubblico. Gara pubblica. Necessità. Giurisdizione. Appartiene al Giudice Amministrativo. 4. Beni appartenenti al patrimonio pubblico disponibile di Comuni. Ordine di rilascio. Controversie. Giurisdizione. Appartiene all'A.G.O.
T.A.R. Umbria, Sez. 1, Sentenza 19 novembre 2014, n. 00549

Principio

1. Beni pubblici. Affidamento a privati. Qualificazione del rapporto. Nomen iuris individuato dalle parti contraenti. Irrilevanza.
In tema di rapporti negoziali aventi ad oggetto beni pubblici, la formale qualificazione quale concessione dei provvedimenti e dei contratti intercorsi tra P.A. e privati non è vincolante per il giudice (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 16 settembre 2011, n.5211; T.A.R. Campania - Napoli sez I, 6 febbraio 2006, n.1623) avendo esclusivo rilievo la natura ed il fine del potere esercitato in concreto dall’Amministrazione, e dovendo essere necessariamente preceduti da concessione amministrativa, in senso tecnico, soltanto gli atti di disposizione di diritti inerenti beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (ex multis Cassazione Sez. Unite, 26 giugno 2003, 10157).

2. (segue): attività di camping su area di proprietà comunale. Concessione di servizio pubblico locale. Insussistenza.
Nel caso di affidamento a privati di un fondo di proprietà comunale al fine di esercitare attività economica di gestione di camping, non si ha una forma di concessione di servizio pubblico locale. In linea di principio, alla luce dell’ampia formulazione di cui all’art. 112 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 267/2000, l’attività economica di gestione di un campeggio potrebbe ricondursi al concetto di servizio pubblico locale soltanto allorquando vi sia - tra l’altro - l’assenza ovvero l’inadeguatezza del mercato di riferimento ovvero nell'ipotesi in cui l’Amministrazione concedente imponga al concessionario obblighi di servizio pubblico a tutela della collettività, quali la continuità e doverosità (T.A.R. Puglia - Bari sez. I, 11 ottobre 2012, n.1756) e/o la sottoposizione ad un regime regolatorio delle tariffe.

3. Diniego di proroga di concessione di bene pubblico. Gara pubblica. Necessità. Giurisdizione. Appartiene al Giudice Amministrativo.
3.1. Nell'ipotesi in cui la P.A. conceda a privati beni pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 1 R.D. n. 2240/1923 ed in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve indire un procedimento di evidenza pubblica, per darli in concessione al migliore offerente, sia perché da tale concessione la medesima P.A. ricava un'entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un'occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene.
3.2. Il provvedimento della P.A. concedente che neghi al concessionario di bene pubblico il richiesto rinnovo del rapporto contrattuale in scadenza, si inserisce nella fase pubblicistica di scelta del soggetto contraente che assume carattere tipicamente autoritativo, si da radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di controversie aventi ad oggetto “atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici” di cui all’art.133 c. 1 lett. b) cod. proc. amm.
3.3. La necessità della P.A. di procedere all’affidamento in uso di un bene pubblico mediante procedimento ad evidenza pubblica, risponde a un preciso obbligo ai sensi del diritto comunitario ed interno. Anche i provvedimenti concessori di beni pubblici di rilevanza economica sono soggetti alla regola dell’evidenza pubblica (ex multis Consiglio di Stato sez VI, 25 settembre 2009, n.5765, T.A.R. Campania - Napoli, sez VII, 9 luglio 2009, n.3828; Consiglio di Stato sez VI, 25 gennaio 2005, n.168) in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, fornendosi una occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato (ex multis T.A.R. Liguria sez. I, 24 aprile 2013, n. 718).
3.4. La posizione del gestore c.d. uscente aspirante al rinnovo o proroga di un rapporto contrattuale pubblico in scadenza, presenta carattere del tutto recessivo rispetto alla scelta dell’Amministrazione di indire una gara per la scelta del contraente, anche laddove una limitata possibilità di proroga dell'affidamento in scadenza sia consentita dalla lex specialis o in ragione di circostanze eccezionali non imputabili all'Amministrazione, potendo quest'ultima comunque liberamente optare per l'indizione della gara, senza onere di particolare motivazione (ex multis T.A.R. Puglia - Lecce sez. II, 3 gennaio 2013, n. 8; T.A.R. Puglia - Bari  sez. I, 20 agosto 2012 n. 1579; Consiglio di Stato  sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194) essendo imposto un particolare onere motivazionale solo nell’ipotesi opposta (Consiglio di Stato  sez. III, 1 agosto 2014, n. 4081; T.A.R. Trentino Alto Adige 3 aprile 2013, n. 114).

4. Beni appartenenti al patrimonio pubblico disponibile di Comuni. Ordine di rilascio. Controversie. Giurisdizione. Appartiene all'A.G.O.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione circa controversie aventi ad oggetto la domanda di annullamento dell'ordine di rilascio di beni pubblici appartenenti al patrimonio disponibile di Amministrazione comunale, formulata da concessionario di tali beni, poiché nei confronti di tali beni l'A.C. è sfornita di potestà autoritativa, essendo il potere di autotutela pubblicistica (c.d. polizia demaniale) di cui all’art. 823 c.c. circoscritto alla tutela dei beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 6 dicembre 2007, n. 6259; T.A.R. Campania - Napoli sez. VII, 1 settembre 2011, n. 4269; id. 12 marzo 2010, n. 1390; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. III, 14 marzo 2012, n. 854).

T.A.R. Umbria, Sez. 1, 19 novembre 2014, n. 00549
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