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Acquisizione sanante e obbligo di provvedere della P.A.

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Espropriazione per pubblica utilità

Obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del privato che chieda l'avvio del procedimento ex art- 42bis T.U. Espropri o, in difetto, la restituzione di propri terreni
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 15 settembre 2014, n. 04696

Principio

1. Discrezionalità del potere della P.A. di disporre l'acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.p.r. 327/2001.
Il potere di disporre l'acquisizione ex art. 42 bis del d.p.r. 327/2001 è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici cui il giudice amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito. La valutazione degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all'acquisizione o alla restituzione del bene rimane quindi nella sfera di discrezionalità dell'amministrazione.  
2. Obbligo della P.A. di provvedere sull'istanza del privato che chieda l'avvio del procedimento ex art- 42bis T.U. Espropri o, in difetto, la restituzione di propri terreni.
Seppure l'art. 42 bis T.U. Espropri non contempli un avvio del procedimento ad istanza di parte, deve ritenersi che il privato possa sollecitare l'Amministrazione che stia illecitamente utilizzando senza titolo beni presenti su terreni di sua proprietà, ad avviare il relativo procedimento di acquisizione o, in difetto, a provvedere alla loro restituzione, previa riduzione in pristino, e che su tale istanza vi sia l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione, la cui eventuale inerzia sarebbe pertanto configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al giudice amministrativo.
Ciò, in quanto l'occupazione sine titulo di beni immobili appartenenti a privati è una situazione di fatto del tutto contrastante con quella di diritto e l'Amministrazione deve tempestivamente adoperarsi per ripristinare una situazione di legalità.  Ed il fatto che le opere utilizzate dalla PA sul fondo altrui non siano state realizzate dall'Amministrazione ma dal privato stesso, non fa venir meno l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 42 bis, ma potrà semmai rilevare nel caso in cui si proceda alla restituzione dei beni, non dovendosi in tal caso provvedere alla rimessione in pristino.
3. Presupposti dell'obbligo di provvedere della P.A.
L'obbligo giuridico di provvedere della P.A., positivizzato in via generale dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento; e detto obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione.

Cons. St., Sez. 4, 15 settembre 2014, n. 04696
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