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Acquisizione gratuita al patrimonio comunale di edifici abusivi

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

Inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire. Sull'onere dell'Autorità comunale di notificare gli atti prodromoci all'ordine di acquisizione a tutti i comproprietari dei beni abusivi. Inammissibilità del ricorso che non rechi l'indicazione di precisi motivi di censura
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, Sentenza Breve 8 ottobre 2013, n. 01755

Principio

1. Inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire.
1.1. Nel caso di edifici abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità (nella specie insanabile, in quanto edificato nella fascia di rispetto demaniale dei 150 m dalla battigia), l’impugnativa dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non preceduta dal ricorso avverso l'ordinanza di demolizione relativa ad un'opera abusiva, consolida degli effetti dell'atto presupposto, attraverso la sua inoppugnabilità, facendo sì che non possano essere denunciati eventuali vizi di tale atto in sede di gravame avverso l'atto applicativo che lo richiami, non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidentale di un atto presupposto non avente natura normativa (ex plurimis, T.A.R. Napoli Campania sez. II, 07 giugno 2013, n. 3026, ed ivi per richiami ad altra giurisprudenza).
1.2. È inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e di acquisizione al patrimonio comunale della costruzione abusiva e dell'area di sedime nel caso di mancata impugnazione dell'ingiunzione a demolire, a meno che non si facciano valere vizi propri degli atti in questione (Tar Salerno Campania sez. I, 08 gennaio 2013, n. 30).

2. Sull'onere dell'Autorità comunale di notificare gli atti prodromoci all'ordine di acquisizione a tutti i comproprietari dei beni abusivi.
2.1. Nel caso di beni abusivi che versino in regime di comunione, i provvedimenti prodromici all’ordine di acquisizione ex art. 31, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001 debbono necessariamente essere notificati a tutti i soggetti comproprietari che, omettendo di dare corso all’ordinanza di demolizione, abbiano reso dovuta la successiva acquisizione del bene al patrimonio del Comune. 
2.2. Se è pur vero che la mancata notificazione al comproprietario non inficia di per sé la legittimità della disposta misura repressiva-ripristinatoria (demolizione), semmai incidendo sulla relativa conoscenza (sicché ai fini della legittimità dell'iter procedimentale posto in essere dall'Amministrazione per il ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva è sufficiente la notifica dell'ordinanza di demolizione così come degli atti consequenziali ad uno solo dei comproprietari e in ogni caso al responsabile dell'illecito, dovendo questi adoperarsi in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, per eliminare l'illecito onde sottrarsi, salvo comprovare l'indisponibilità effettiva del bene, al pregiudizio della perdita della propria quota ideale di comproprietà), ciò non può comportare conseguenze irreversibili per il comproprietario pretermesso (Tar Campania, Napoli, Sez. II, 8 giugno 2011, 2992). 
2.3. Il comproprietario, a cui non siano stati notificati i provvedimenti prodromici all’ordine di acquisizione ex art. 31, comma 6°, d.P.R. n. 380/2001, può autonomamente gravarsi nei confronti del provvedimento sanzionatorio, facendo valere le proprie ragioni entro il termine decorrente dalla piena conoscenza della ingiunzione e mantiene appieno tutelata la propria posizione, giacché l'acquisizione gratuita dell'immobile di sua contitolarità per abusi edilizi non potrebbe verificarsi ove non gli fosse stata notificata la previa ingiunzione di demolizione. 
2.4. L'omessa notificazione dell'ordine di demolizione ad alcuno dei comproprietari impedisce la successiva acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusivamente realizzate, con illegittimità di ogni atto che possa fondarsi su tale erroneo presupposto (Tar Palermo, sez. III, 24 giugno 2013, n. 1366).
2.5. Nel caso di beni abusivi in regime di comunione, l'Autorità comunale, pur potendo notificare l’ordine di demolizione a un solo comproprietario, ha comunque l’onere di verificare in capo a chi sia la proprietà effettiva, non potendo porre conseguenze giuridiche estreme, quali la perdita della proprietà, in capo a soggetti che, per loro autonoma decisione, non abbiano presentato la domanda di sanatoria illo tempore, e formalmente non siano stati destinatari degli atti dell’Amministrazione.

3. Inammissibilità del ricorso che non rechi l'indicazione di precisi motivi di censura.
Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve ritenersi inammissibile qualora i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, non siano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile all'identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale, come altresì chiarito dal vigente art. 40, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, formulato sulla base della normativa e dell'esperienza giurisdizionale pregresse, nel quale si richiede l'esposizione dei motivi specifici su cui si fonda il ricorso (ex plurimis, T.A.R. Milano, Lombardia, sez. III, 1° febbraio 2013, n. 320).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, 8 ottobre 2013, n. 01755
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