Accesso civico generalizzato nel sistema di cooperazione internazionale
Atto amministrativo e silenzio della P.A.
Premassima
La natura politica e non
amministrativa degli accordi internazionali di cooperazione tenutisi tra Italia
e Gambia, ai fini della decisione del giudice amministrativo in merito all’azione
per la tutela del diritto di accesso civico, non incide sull’esclusione prevista
dalla giurisdizione amministrativa per gli atti politici ex art. 7, comma 1,
seconda parte, cod. proc. amm., giacché tale deduzione concerne l’impugnazione dei
medesimi atti politici, ossia il sindacato giurisdizionale, che è scartato nell’ipotesi
di azione diretto a garantire il diritto di accesso civico, sia sull’esercizio
del potere politico che sul suo mancato esercizio.
Principio
Nella sentenza emarginata
in epigrafe, il Consesso, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 839 del
1984 rubricato “Norme sulla raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ha
constatato che laddove si concretizzi l’obbligo di pubblicazione, l’eventuale
inadempimento degli accordi determini l’accesso civico semplici dei medesimi,
in quanto il d.lgs. n. 33 del 2013, specificatamente il primo comma dell’art. 5
attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai documenti, alle informazioni o
ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
All’uopo, non rilevano
le cause di esclusione ex art. 5-bis della normativa suesposta per
quanto attiene l’operatività dell’istituto in esame, giacché la sua operatività
è limitata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione esclusivamente all’accesso
civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, quest’ultimo riferito agli
atti diversi per cui il legislatore ha dettato la regola della pubblicità
necessaria.