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Accesso c.d. defensionale

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Actio ad exhibendum. Presupposti. Interesse. Autonomia del diritto all'accesso rispetto all'impugnazione dell'atto lesivo. Diritto all'ostensione di atti inoppugnabili. Sussiste. 2. (segue): accesso c.d. defensionale. Bilanciamento tra diritto di difesa e privacy. Deroga al regime di tutela dei dati personali. Contemperamento in sede di giudizio. Specialità e preminenza delle norme che regolano il processo. Sussiste.
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Sentenza 7 novembre 2014, n. 01756

Principio

1. Actio ad  exhibendum. Presupposti. Interesse. Autonomia del diritto all'accesso rispetto all'impugnazione dell'atto lesivo. Diritto all'ostensione di atti inoppugnabili. Sussiste.
1.1. L'interesse alla cosiddetta “actio ad exhibendum” costituisce una nozione diversa e più ampia rispetto all'interesse all'impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva, qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, per cui la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti del procedimento oggetto dell'accesso abbiano spiegato, o siano idonei a spiegare, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica.
1.2. L'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto e separato rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto, comporta che esso debba essere consentito anche in presenza di una situazione divenuta inoppugnabile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27.10. 2006 n. 6440). 
1.3. Il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve essere accordato anche se l'interessato non può più agire in sede giurisdizionale, per cui il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21.5.2009 n. 3147).

2. (segue): accesso c.d. defensionale. Bilanciamento tra diritto di difesa e privacy. Deroga al regime di tutela dei dati personali. Contemperamento in sede di giudizio. Specialità e preminenza delle norme che regolano il processo. Sussiste.
2.1. In tema di bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della privacy, l'accesso cosiddetto “defensionale”, propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in un eventuale giudizio, già pendente o da introdurre, ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento, atteso che, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, esso prevale, in linea di principio, su eventuali interessi contrapposti e, in particolare, sull'interesse alla riservatezza dei terzi, ivi comprese le antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, sempre che non trasmodi fino ad incidere negativamente sui dati personali sensibili od ultrasensibili di soggetti terzi (cfr. T.a.r. Lazio Roma, Sez. III, 19 novembre 2012, n. 9513; Corte Cass.: sent. n. 15327 del 2009; sent. n. 3358 del 2009; n. 12285 del 2008; n. 10690 del 2008 e n. 8239 del 2003).
2.2. In tema di bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della privacy, la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisce deroghe ed eccezioni quando si tratta di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.
2.3. In tema di bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della privacy, in sede di giudizio devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti, con la conseguenza che, alle disposizioni che regolano il processo, deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse (conf.: Cass. Civ. Sez. Un. 8 febbraio 2011 n. 3034).

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 7 novembre 2014, n. 01756
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