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Accesso agli atti

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sull'applicabilità della disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla legge 241/90 anche ai soggetti privati che svolgano attività di pubblico interesse
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 7 ottobre 2013, n. 04923

Principio

Sull'applicabilità della disciplina in materia di accesso agli atti di cui alla legge 241/90 anche ai soggetti privati che svolgano attività di pubblico interesse.
Ai fini della disciplina sull’accesso agli atti, la nozione di “pubblica amministrazione” contenuta nell’art. 22 della L. 241/90 risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali (quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica), estendendosi anche ai soggetti privati tout court (nella specie si trattava del Consorzio obbligatorio per la gestione coordinata della ricostruzione nella città di Aquila degli immobili danneggiati dal terremoto dell’aprile del 2009), laddove l’attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse. Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorché di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.

Cons. St., Sez. 5, 7 ottobre 2013, n. 04923
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