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Accesso agli atti

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Previdenza e trattamenti pensionistici

Sulla sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito della loro attività di controllo
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 31 luglio 2013, n. 04035

Principio

1. Sulla sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito della loro attività di controllo.
In rapporto al quadro normativo delineato dagli artt. 22 e 24 della L. 241/90 nonché dall’art. 2 del D.M. 4.11.1994, n. 757, la giurisprudenza – benché con indirizzo non univoco, ma comunque da rapportare di volta in volta alle specifiche vicende contenziose – ha più volte confermato la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo loro affidata.
2. Ipotesi di deroga alla regola della sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito della loro attività di controllo.
Può tuttavia essere consentito l’accesso alla documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito della loro attività di controllo solo in presenza di prevalenti necessità difensive del soggetto istante, che devono essere specificamente enunciate nell’istanza di l’accesso, dovendo quest’ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia “strettamente indispensabile” la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”. Ferma restando, dunque, una possibilità di valutazione “caso per caso”, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive in questione, non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non risultare compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni, dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere, nonché dalla possibilità di ottenere accertamenti istruttori in sede giudiziaria.
3. Sull’obbligo di notifica ad almeno uno dei lavoratori, cui si riferiscono le omissioni contributive contestate.
Il ricorso proposto da una società avverso il rigetto di un’istanza di accesso, finalizzata ad ottenere l’esibizione degli atti relativi al procedimento concluso con verbale di accertamento per violazione degli obblighi contributivi, ai fini della sua ammissibilità deve essere notificato anche ad almeno uno dei lavoratori, cui si riferivano le omissioni contributive contestate, quali soggetti controinteressati.

Cons. St., Sez. 6, 31 luglio 2013, n. 04035
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