Accertamento ex art. 34, comma 3, cpa
Giustizia amministrativa Istruzione pubblica Concorsi pubblici
Illegittimità dell'atto amministrativo accertata con sentenza passata in giudicato. Caducazione dell'atto amministrativo con effetti erga omnes. Improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Insussistenza dell'interesse ex art. 34, comma 3, c.p.a.
C.G.A., Sez. 1,
Sentenza 23 ottobre 2012, n. 01008
Principio
Illegittimità dell'atto amministrativo accertata con sentenza passata in giudicato. Caducazione dell'atto amministrativo con effetti erga omnes. Improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Insussistenza dell'interesse ex art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando l’illegittimità degli atti impugnati risulta da precedenti statuizioni passate in giudicato, il ricorso promosso avverso tali atti, ormai caducati con efficacia erga omnes, può essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza che permanga alcun residuale interesse delle parti a coltivare l’impugnazione, nemmeno ai fini presi in considerazione dall’art. 34, comma 3, c.p.a.
C.G.A., Sez. 1, 23 ottobre 2012, n. 01008