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Accertamento di conformità

Urbanistica e edilizia

Sulla sospensione del procedimento sanzionatorio di abusi edilizi conseguente alla presentazione di accertamento di conformità. Nozione di interventi di restauro e di risanamento conservativo
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 30 dicembre 2013, n. 11166

Principio

1. Sulla sospensione del procedimento sanzionatorio di abusi edilizi conseguente alla presentazione di accertamento di conformità.
1.1. Ai sensi dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985, n. 47, prima, e dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ora, l'effetto sospensivo del procedimento sanzionatorio di abusi edilizi, conseguente alla presentazione della domanda di accertamento di conformità, opera esclusivamente entro il lasso di tempo previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di sanatoria edilizia o per il formarsi del silenzio-diniego (art. 13, L. n. 47/1985).
1.2. La validità (ovvero l'efficacia) dell'ordine di demolizione di una costruzione abusiva non risulta pregiudicata dalla presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 13, L. 47 del 1985 (ora art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 T.U. Edilizia), posto che nel sistema non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto; sicché, se, da un lato, la presentazione della domanda di sanatoria attraverso l'istituto dell'accertamento di conformità determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione (all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera astrattamente suscettibile di sanatoria), dall'altro occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza.
1.3. All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione del sopravvenuto venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.

2. Nozione di interventi di restauro e di risanamento conservativo.
2.1. L’art. 31, comma 1, lettera c), della L. 5 agosto 1978, n. 457, nel testo all’epoca vigente qualifica come interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
2.2. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) legge n. 457/1978, gli interventi di restauro e risanamento conservativo comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tra essi possono ricomprendersi quegli interventi sistematici i quali, pur con rinnovo di elementi costitutivi dell’edificio preesistente, ne conservano tipologia, forma e struttura (cfr. per tutte, Cons. St., Sez. V, sent. n. 5273/2007). 
2.3. In base all'art. 31, comma 1, lett. c) legge n. 457/1978, la finalità specifica degli interventi di risanamento e restauro – che è appunto quella di rinnovare l’edificio in modo sistematico e globale - va perseguita nel rispetto dei suoi elementi essenziali dal punto di vista tipologico, formale e strutturale; cosicché rientrano nella nozione di ristrutturazione edilizia le opere rivolte a creare un organismo in tutto o in parte diverso da quello oggetto di intervento.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 30 dicembre 2013, n. 11166
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