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Accertamento di conformità

Urbanistica e edilizia

Relazione tra sanzioni edilizie e accertamento di conformità. Quando non è configurabile il silenzio-rigetto in tema di accertamento di conformità
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, Sentenza Breve 23 dicembre 2013, n. 00838

Principio

1. Relazione tra sanzioni edilizie e accertamento di conformità.
Quando viene presentata una domanda di accertamento di conformità di opere abusive, l’Amministrazione deve prima pronunciarsi su detta domanda e solo all’esito negativo della medesima può applicare le sanzioni previste per l’abuso edilizio – imponendo il principio di economicità e coerenza dell’azione amministrativa che si impedisca di previamente sanzionare ciò che potrebbe essere successivamente sanato –, con la conseguenza che, in caso di concessione della sanatoria, l’abuso viene meno e che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l’Amministrazione deve emettere una nuova ordinanza di demolizione con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 6 marzo 2013 n. 282; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 30 maggio 2012 n. 2574).

2. Quando non è configurabile il silenzio-rigetto in tema di accertamento di conformità.
In tema di accertamento di conformità, non è ipotizzabile un silenzio-rigetto (secondo l’atto impugnato la richiesta doveva intendersi “…rifiutata ai sensi del 3° c. dell’art. 36 del DPR 380/01 …”), allorquando la legislazione regionale rechi, in materia di silenzio sull’istanza di accertamento di conformità, un modello procedimentale differente da quello definito dall’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (v. TAR Liguria, Sez. I, 12 febbraio 2009 n. 198), sì che risulta decisivo che la normativa regionale (nella specie l’art. 17 della legge reg. Emilia Romagna n. 23 del 2004), disciplinando in modo compiuto l’istituto dell’«accertamento di conformità», regoli diversamente la materia rispetto alla normativa statale, senza prevedere in particolare il diniego formatosi automaticamente con il decorso del tempo.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 23 dicembre 2013, n. 00838
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