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Accertamento di conformità in sanatoria di opere abusive.

Urbanistica e edilizia

1. Accertamento di conformità in sanatoria di opere abusive. Principio della “doppia conformità”. Contenuto. Discrezionalità della p.a. Non sussiste. 2. Rapporto tra atto amministrativo presupposto e conseguenziale. Omessa impugnazione dell’atto presupposto.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza 10 febbraio 2014, n. 00957

Principio

1. Accertamento di conformità in sanatoria di opere abusive. Principio della “doppia conformità”. Contenuto. Discrezionalità della p.a. Non sussiste.
1.1 L'accertamento di conformità previsto dall'art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, già disciplinato dall'art. 13, l. n. 47 del 1985, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (cd. "doppia conformità"). 
1.2 Il provvedimento di accertamento di conformità assume una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria.
2. Rapporto tra atto amministrativo presupposto e conseguenziale. Omessa impugnazione dell’atto presupposto.
Qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti amministrativi, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso giurisdizionale proposto avverso gli atti che dello stesso costituiscono applicazione. (Cons. Stato, sez. VI, n. 686/2002; Cons. Stato, sez. V, n. 258/1996).

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 10 febbraio 2014, n. 00957
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