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Abusi edilizi su aree demaniali

Urbanistica e edilizia Demanio e patrimonio

Sulla competenza dell'Amministrazione Comunale nell'adozione di misure repressive di abusi edilizi ricadenti su aree appartenenti al demanio marittimo. Necessità che sia preceduto dall'annullamento, in via di autotutela, del titolo edilizio silentemente formatosi l'ordine di demolizione di opere ricadenti su area appartenente al patrimonio pubblico e realizzate in forza di DIA sul presupposto che l'area fosse invece nella disponibilità del privato
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 6 settembre 2013, n. 01820

Principio

1. Sulla competenza dell'Amministrazione Comunale nell'adozione di misure repressive di abusi edilizi ricadenti su aree appartenenti al demanio marittimo.
Laddove una o più opere edilizie siano state realizzate su area demaniale marittimo, il conseguente ordine di demolizione è adottato dal Comune anche in applicazione degli art. 54 e 1161 c. nav. e, quindi per la tutela degli interessi demaniali (nello stesso senso TAR Emilia Romagna – Bologna – Sez. II, 3 giugno 2008, n. 2144).

2. Necessità che sia preceduto dall'annullamento, in via di autotutela, del titolo edilizio silentemente formatosi l'ordine di demolizione di opere ricadenti su area appartenente al patrimonio pubblico e realizzate in forza di DIA sul presupposto che l'area fosse invece nella disponibilità del privato. 
2.1. È legittimo l’ordine di demolizione di un’opera edilizia, adottato (ai sensi dell’art 35, comma 1, d. lg. n. 380/2001) da un ente locale a tutela del patrimonio pubblico, avendo preliminarmente annullato, in autotutela, gli effetti della d. i. a., sulla quale si è impropriamente formato il silenzio assenso a causa dell’assenza del presupposto della disponibilità dell’area: anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, infatti, l’amministrazione non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri di espressione dell’esercizio di una attività di secondo grado estrinsecantesi nell’annullamento d’ufficio e nella revoca (art. 35, comma 3, d. lg. 380/2001) (T.A.R. Lombardia – Brescia – Sez. II, 3 settembre 2012, n. 1495).
2.2. Allorquando il privato realizzi su area appartenente al demanio marittimo opere edilizie in forza di DIA acquisita al protocollo comunale, senza che l'Amministrazione Comunale abbia tempestivamente inibito l'effettuazione dell'intervento, l’adozione dell’ordinanza di demolizione delle medesime opere deve essere necessariamente preceduta dall’annullamento, in autotutela, del titolo edilizio, silentemente formatosi in relazione alla suddetta denunzia d’inizio d’attività, in assenza dell’esercizio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del potere inibitorio, nel termine previsto dalla legge. Per fare ciò (trattandosi di provvedimento di secondo grado, incidente su un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del ricorrente) l'Amministrazione Comunale deve inderogabilmente rispettare le garanzie partecipative, previste dall’art. 7 della l. 241/90, onde porre l’interessato in condizione d’interloquire al riguardo (in primis, evidentemente, proprio circa l’asserita – dal medesimo – non demanialità dell’area, oggetto d’intervento).

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 6 settembre 2013, n. 01820
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