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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

1. Atto amministrativo. Indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere. Omissione. Mera irregolarità. 2. Condono edilizio. Rilascio previo accertamento dei presupposti. Diniego. Discrezionalità della PA. Non sussiste. Disparità di trattamento. Irrilevanza. 3. (segue): data di ultimazione dei manufatti suscettibili di sanatoria. Onere della prova. È a carico del privato. Rilievi aerofotogrammetrici. Sufficienza
T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, Sentenza 19 settembre 2014, n. 00720

Principio

1. Atto amministrativo. Indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere. Omissione. Mera irregolarità.
Ancorché l'art. 3, comma 4, legge n. 241/1990 preveda, in termini generali, che i provvedimenti amministrativi rechino l'indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, l'omissione di tale indicazione non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità. La previsione dell’art. 3 comma 4, della l. n. 241 del 1990, infatti, tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, per cui la segnalata omissione potrebbe dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla sola concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1297)

2. Condono edilizio. Rilascio previo accertamento dei presupposti. Diniego. Discrezionalità della PA. Non sussiste. Disparità di trattamento. Irrilevanza.
Il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell’esercizio del potere discrezionale, atteso che il rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili, e quindi suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo, non può “ex se” legittimare la fattispecie provvedimentale “sub iudice”, che resta regolata dall’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del condono richiesto (cfr. T.A.R. Latina Lazio, Sez. I, 6 dicembre 2010, n. 1935; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2011, n. 1235).

3. (segue): data di ultimazione dei manufatti suscettibili di sanatoria. Onere della prova. È a carico del privato. Rilievi aerofotogrammetrici. Sufficienza.
3.1. In tema di sanatoria edilizia straordinaria, l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria; ciò perché mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l’abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all’esecuzione dei lavori e/o all’acquisto dei materiali ecc. Pertanto colui che ha commesso l’abuso non può trasferire il suddetto onere in capo all’Amministrazione, qualora non sia in grado di fornire elementi e documenti atti a sostenere la richiesta legittima di condono edilizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5007).
3.2. Legittimamente l'Amministrazione Comunale nega il rilascio di condono edilizio ex art. 32, comma 25, della legge 326/2003 e art. 2, comma 1°, L.R. Lazio n. 12/2004, laddove risulti da aerofotogrammetria che l'immobile oggetto della domanda di sanatoria non fosse nemmeno presente al 31 marzo 2003. Il provvedimento di diniego deve infatti ritenersi sufficientemente giustificato dal richiamo alla mancanza della condizione posta dalle legge per beneficiare del condono edilizio, vale a dire dell’ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2003. 

T.A.R. Lazio Latina, Sez. 1, 19 settembre 2014, n. 00720
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