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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Condono edilizio (violazione sostanziale). Accertamento di conformità urbanistica (violazione formale). Differenze. Ordine di demolizione. Presentazione dell'accertamento di conformità in epoca successiva. Sospensione del procedimento sanzionatorio. Inidoneità
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, Sentenza Breve 12 settembre 2014, n. 09633

Principio

Condono edilizio (violazione sostanziale). Accertamento di conformità urbanistica (violazione formale). Differenze. Ordine di demolizione. Presentazione dell'accertamento di conformità in epoca successiva. Sospensione del procedimento sanzionatorio. Inidoneità.

1. Il condono edilizio concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale); la sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985 (oggi art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001) concerne invece l’accertamento ex post della conformità dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale, sul punto cfr. TAR Campanaia, Napoli, sezione VI, 3 settembre 2010, n. 17282; TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207).

2. Ove venga presentata domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, d.P.R. 380/2001 per la verifica di compatibilità paesaggistica dell’opera oggetto del provvedimento di demolizione successivamente all'adozione di provvedimento di demolizione, tale domanda è inidonea a sospendere il procedimento sanzionatorio, atteso che i presupposti dei due procedimenti di sanatoria - quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica - sono non solo diversi ma anche antitetici. 

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1Q, 12 settembre 2014, n. 09633
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