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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Obbligo della P.A. di riattivare il procedimento sanzionatorio anche a fronte di una domanda di sanatoria non rigettata nel merito, ma dichiarata inammissibile
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, Sentenza Breve 22 maggio 2014, n. 02851

Principio

Obbligo della P.A. di riattivare il procedimento sanzionatorio anche a fronte di una domanda di sanatoria non rigettata nel merito, ma dichiarata inammissibile. 
Il principio per cui deve essere dichiarato improcedibile il ricorso avverso l'ordine di demolizione allorquando risulti presentata una domanda di sanatoria (sia per l'accertamento di conformità che per il "condono") in data successiva alla data del provvedimento di ripristino ma precedente alla introduzione del ricorso stesso, trova applicazione anche nel caso in cui l’Amministrazione abbia dichiarato tale domanda di sanatoria inammissibile, in quanto l’interesse del ricorrente risulta conseguentemente traslato sull’impugnazione del nuovo atto sfavorevole, mentre l’Amministrazione, a fronte del nuovo provvedimento di reiezione, dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base del nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere, ai sensi degli artt. 27 e segg. D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando la più onerosa sanzione dell'acquisizione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 8, 22 maggio 2014, n. 02851
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