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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia Giustizia amministrativa

1. Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta. Data di perfezionamento della notificazione per il notificante. È la data di consegna all'ufficiale giudiziario. 2. Abusi edilizi. Sanzioni ripristinatorie. Domanda di condono. Rigetto. Acquisizione dell'area di sedime. Illegittimità. Formazione di nuovo provvedimento sanzionatorio. Necessità
T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, Sentenza Breve 25 marzo 2014, n. 00887

Principio

1. Notifica del ricorso introduttivo a mezzo posta. Data di perfezionamento della notificazione per il notificante. È la data di consegna all'ufficiale giudiziario.
Deve ritenersi ricevibile il ricorso consegnato tempestivamente per la notifica a mezzo posta, ancorché ricevuto dal destinatario dopo la scadenza del termine di notifica. Sulle notificazioni che interessano il processo amministrativo, ed in particolare dell'atto introduttivo del giudizio, incide la sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 che, da un lato, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4 comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui stabilisce che per il notificante la notificazione si perfeziona alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario e non dalla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, e, dall'altro lato, ha precisato che per il destinatario della notificazione si può continuare ad applicare il principio del perfezionamento alla data di ricezione dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento, da cui decorrono i termini imposti per il compimento di adempimenti a cura del destinatario stesso.

2. Abusi edilizi. Sanzioni ripristinatorie. Domanda di condono. Rigetto. Acquisizione dell'area di sedime. Illegittimità. Formazione di nuovo provvedimento sanzionatorio. Necessità.
2.1. In tema di sanzioni edilizie ripristinatorie, la presentazione della domanda di sanatoria produce l’effetto di rendere inefficace l’ingiunzione di demolizione precedentemente adottata, stante che l’esame di detta istanza comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il pregresso provvedimento sanzionatorio (cfr, tra le ultime, T.A.R. Sicilia-Palermo, Sez. II, 13 febbraio 2013; T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 23 gennaio 2013).
2.2. Ai sensi degli artt. 7, 13 e 40 l. n. 47/1985, e dell’art. 31 D. P. R. n. 380/2001 l’Amministrazione deve adottare una nuova ordinanza di demolizione nel caso in cui sia intervenuto il rigetto dell’ordinanza di condono, non potendo, al contrario, procedere immediatamente all’acquisizione del bene al patrimonio pubblico. Una volta intervenuto il provvedimento di rigetto della domanda di sanatoria l’Amministrazione è tenuta a notificare una nuova ingiunzione a demolire per consentire al privato la demolizione in proprio al fine di evitare l'effetto pregiudizievole dell'acquisizione del bene al patrimonio pubblico (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 17 gennaio 2013 n. 133).

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. 2, 25 marzo 2014, n. 00887
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