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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Inutilità dell'apporto partecipativo degli interessati nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, Sentenza 3 aprile 2013, n. 01729

Principio

1. Inutilità dell'apporto partecipativo degli interessati nei procedimenti repressivi degli abusi edilizi.
Le ordinanze repressive di abusi edilizi, stante il loro contenuto interamente vincolato e la conseguente inutilità dell’apporto partecipativo del destinatario, non sono soggette alla previa comunicazione di avvio del procedimento. Ciò in quanto “l'ingiunzione di demolizione di fabbricati non autorizzati costituisce un atto palesemente dovuto, pertanto l'assenza della comunicazione dell'avvio del relativo procedimento risulta irrilevante, anche alla luce di quanto disposto nell'art. 21 octies della l. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 14 della l. 11 febbraio 2005 n. 15, il quale esclude possa essere annullato il provvedimento qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non può essere diverso da quello in concreto adottato (nella specie trattavasi di opere realizzate senza autorizzazione sulla fascia di rispetto del demanio marittimo)” (Consiglio Stato Sez. VI, 6 giugno 2008, n. 2733; nello stesso senso T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17.1.2007, n. 357).

2. Presupposti per la fiscalizzazione della sanzione reale per illecito edilizio.
L'applicazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e il conseguente regime sostitutivo della sanzione reale, c.d. di fiscalizzazione, debbono essere esclusi al di fuori dei casi in cui gli abusi consistano in opere costruite in parziale difformità dal titolo edilizio.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 3, 3 aprile 2013, n. 01729
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