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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Potere repressivo delle violazioni in materia edilizia. Criterio dell'indifferenza dell'epoca di commissione dell'abuso
T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, Sentenza 27 settembre 2013, n. 01987

Principio

1. Sul potere repressivo delle violazioni in materia edilizia.
Il potere repressivo delle violazioni in materia edilizia, non essendo in quanto tale sottoposto a termini di decadenza né di prescrizione, sia esercitabile in ogni tempo (anche in ragione del carattere permanente degli illeciti edilizi, o per lo meno dei loro effetti). (Cfr. Cons Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3847).

2. Il criterio dell'indifferenza dell'epoca di commissione dell'abuso.
Il criterio dell'indifferenza dell'epoca di commissione dell'abuso non può essere però applicato con un meccanicismo indiscriminato ed illimitato. Quando, infatti, la costruzione in rilievo sia munita di un titolo edificatorio (venendo in questione delle semplici difformità dal medesimo), e siano passati svariati decenni dalla commissione della presunta violazione, la sottoposizione dei privati cittadini a procedimento sanzionatorio scuote per ciò stesso il valore della certezza delle situazioni giuridiche. Tanto più sono destinate a sorgere delle criticità, inoltre, quando l'azione sanzionatoria dell'Amministrazione si indirizzi, come nella specie, nei confronti di semplici aventi causa dal responsabile della presunta violazione (o, addirittura, di acquirenti dai suddetti aventi causa), i quali fino a prova contraria hanno acquistato i rispettivi immobili, a suo tempo, ad un prezzo di mercato ragguagliato alla loro consistenza oggettiva.

T.A.R. Campania Salerno, Sez. 1, 27 settembre 2013, n. 01987
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