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Abusi edilizi

Urbanistica e edilizia

Sulla comunicazione d'avvio del procedimento anteriormente all'esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 26 marzo 2013, n. 01682

Principio

1. Sulla comunicazione d'avvio del procedimento anteriormente all'esercizio di poteri repressivi di abusi edilizi.
L’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto (tra gli altri Cons. Stato, IV, 4 febbraio 2013, n. 666; IV, 18 settembre 2012; 10 agosto 2011, n. 4764; IV, 20 luglio 2011, n. 4403; VI, 24 settembre 2010, n. 7129).

2. Sull'onere di motivazione circa l'interesse pubblico all'esercizio di poteri repressivi a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso edilizio.
Non occorre una specifica motivazione a sostegno dell'atto repressivo di abuso edilizio a tutela dell’affidamento che sarebbe sorto, in ragione del notevolissimo decorso del tempo, rispetto alla data dell’abuso. Infatti, il destinatario di un ordine di demolizione di un manufatto abusivo (ovvero il suo avente causa) non è titolare di un affidamento meritevole di tutela, quando siano stati realizzati abusi edilizi, né ci si può dolere del ritardo con cui l’amministrazione ha esercitato il suo potere, così avvantaggiando chi ha l’obbligo di rimuovere gli abusi.

Cons. St., Sez. 6, 26 marzo 2013, n. 01682
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